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FIGC CRER - Soccorso Medico

Di Ufficio Stampa

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09/08/2024

FIGC CRER - Soccorso Medico

SOCCORSO MEDICO

Nel cu 15 CRER, pubblicato oggi e consultabile al link https://upload.figclnder.it/regionale/Comunicati/2987/cu15.pdf
in base a quanto pubblicato sul comunicato n. 44 LND del 16 luglio 2024, modificato e integrato dalle disposizioni contenute nel Comunicato Ufficiale n. 101 LND dell’8 agosto 2024, inerenti all’assistenza medica nelle attività della Lega Nazionale Dilettanti - Stagione Sportiva 2024/2025, è altresì stabilito quanto segue:

1) per i campionati di Eccellenza maschile, le gare della fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza maschile, le gare di spareggio-promozione fra le seconde classificate di Eccellenza maschile, le gare delle fasi nazionali Juniores Under 19 e Under 18 Dilettanti maschili, l'obbligo per le Società ospitanti di far presenziare ad ogni gara un medico da esse designato o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

2) per la fase regionale della Coppa Italia con Società di Eccellenza maschile, l'obbligo per le Società ospitanti di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata o, in alternativa, di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

3) per tutte le Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l’identità personale e l’attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Nel caso 1), l’inosservanza dell'obbligo indicato deve essere segnalata nel rapporto di gara e la gara stessa non può disputarsi, con la conseguenza che la Società organizzatrice è punita con la sola perdita della stessa in quanto considerata rinunciataria ai sensi dell’art. 53 delle N.O.I.F.

Nel caso 2), l’inosservanza dell'obbligo indicato deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Nel caso 3), in virtù del Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, si prevede comunque l’obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Damiano Montanari
Ufficio Stampa e Comunicazione CRER FIGC LND

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