Di Mirco Mariotti
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30/08/2023
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6939 del 2023, proposto da A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Nada Elvira Giani in Roma, via Roberto Malatesta n. 124;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituito in giudizio;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lecco, Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpi Salò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società Ac Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia F.C. S.p.A., Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituiti in giudizio;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13162/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13081/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Calcio Lecco 1912 S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Comune di Perugia, di Michele Nannarone e di Antonio Bartolini e di Foggia Calcio 1920 S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Lofoco, Sgobba, Bromuri, Zetti, Martinelli, Mosconi, Pezzali e De Michele;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’appellante che la vicenda riguarda l’ammissione del Lecco al campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, la concessione, che sarebbe illegittima, della licenza a prendere parte a detto campionato non avendo, il Lecco, dimostrato entro i termini previsti nel Manuale delle licenze, la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.
2. Il procedimento di concessione delle Licenze è articolato secondo una scansione temporale ben precisa, e vede l’intervento di specifiche autorità cui l’ordinamento settoriale ha concesso il potere di verifica e rilascio delle dette licenze. Autorità che, in prima battuta hanno tutte rilevato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Lecco per poi ribaltare tale decisione (provv. FIGC 7 luglio 2023) pur essendo rimasti immutati i presupposti di fatto posti a base della stessa.
3. Il ripensamento della FIGC ruota attorno al seguente ragionamento: il Lecco, ai fini della ricerca di uno stadio ove disputare la serie B, si è trovato a dover fronteggiare una situazione di forza maggiore consistente nella conclusione (per il Lecco e per il Foggia) della stagione sportiva una settimana dopo del previsto.
4. Le Società che intendono partecipare al Campionato di Serie B devono:
a) entro il 15 giugno indicare lo stadio che intendono utilizzare allegando a tale indicazione le certificazioni richieste;
b) integrare entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 tutti gli adempimenti indicati dalla lettera a).
5. Tra il primo (15 giugno) e il secondo termine (20 giugno) si sarebbe potuto dar corso solo ad integrazioni (la disciplina dice infatti che tutti gli adempimenti potranno essere integrati…) e non si sarebbe potuto far luogo a sostituzioni.
6. Il 15 giugno il Lecco ha dichiarato di voler utilizzare il proprio stadio. Una volta spirato anche il secondo termine del 20 giugno ha modificato l’indicazione comunicando che giocherà a Padova.
7. Dal 21 al 23 giugno il Lecco presentava una serie di documenti destinati a indicare la disponibilità dello stadio Euganeo di Padova per la disputa della Serie B 2023/2024.
8. In data 30 giugno 2023, FIGC - Commissione Criteri Infrastrutturali, rilevava che tale documentazione era intempestiva e pertanto escludeva il Lecco dalla Serie B 2023/2024.
9. Il Lecco chiedeva alla stessa FIGC-Commissione Criteri Infrastrutturali di rivedere la sua decisione. Con parere del 6 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC ribaltava la sua precedente decisione riconoscendo una causa di “forza maggiore” a vantaggio del Lecco: il Lecco avrebbe dovuto giocare l’ultima partita l’11 giugno 2023 e invece l’ha disputata il successivo 18 giugno 2023.
10. Con CU 10/A del 7 luglio 2023, sulla scorta di tale ripensamento della Commissione, la FIGC ammetteva il Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024.
11. L’AC Perugia Calcio s.r.l. si rivolgeva allora al Collegio di Garanzia presso il CONI. Con la decisione n. 66/2023, il CONI - Collegio di Garanzia, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarava la violazione, ad opera del Lecco, dei termini perentori previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della comprova della disponibilità di uno stadio conforme ai criteri sanciti per la Serie B 2023/2024 e ne disponeva l’esclusione dal Campionato di Serie B 2023/2024. Gli altri motivi di ricorso erano dichiarati “assorbiti”.
12. Il Lecco proponeva quindi ricorso al TAR del Lazio (r.g. 10439/2023) che lo accoglieva con la sentenza n. 13162/2023, rigettando il ricorso incidentale del Perugia.
13. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, AC Perugia Calcio s.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “I Violazione e/o falsa applicazione del CU 66/A del 9 novembre 2022 recante il Sistema delle Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 – violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di proroga dei termini, di autoresponsabilità, di irretrattabilità della domanda di partecipazione, di immutabilità delle regole di gara – violazione della par condicio; II Violazione dei principi in materia di interpretazione – illogicità e irragionevolezza; III Erronea reiezione del ricorso incidentale – Irragionevolezza manifesta e difetto di proporzionalità – violazione e falsa applicazione del principio di certezza”.
14. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l.
15. Si sono costituiti il Comune di Perugia, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l., il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, chiedendo l’annullamento della sentenza n. 13162/23.
16. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
17. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
18. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali, indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione certa.
18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.
18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato. Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile, il 15 giugno il Lecco era da escludere.
18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non aveva fatto pervenire nulla.
18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20 giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.
18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante e che viceversa la parte aveva invece effettuato.
19. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a disputare le partite della categoria superiore.
19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del percorso seguito nella sentenza.
19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei comuni canoni di logicità e congruità dei termini.
19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile.
19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della rimessione in termini.
20. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente pervenire in via meramente interpretativa.
20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).
20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati dalla Commissione.
20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale “Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B 2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II “Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che, circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del 20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla (infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.
20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “Rigamonti-Ceppi”.
20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore), anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che, a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione negoziale non basterebbe.
20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la Serie B.
21. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
22. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali).
23. Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.
23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.
23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.
23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.
23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in appello).
23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.
23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;
c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.
24. Premono ulteriori considerazioni.
24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.
24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L'esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l'inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un'ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.
25. In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2023/2024.
25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.
a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);
b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);
c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:
- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;
- la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;
- con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;
- per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;
- il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;
- all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, - e resta auspicabile per i futuri campionati - un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;
- in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;
- in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;
- il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;
- neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;
- neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;
- il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.
26. Non meno infondato è il secondo motivo di appello che si profonde in una lunga quanto infondata dissertazione circa un, come già precisato, inesistente intervento manipolativo della sentenza impugnata; la sentenza non ha fatto altro che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da un dato di fatto, sopra ampiamente descritto, vale a dire lo spostamento delle date degli incontri dei play off di Lega Pro.
26.1. Non può che convenirsi, in particolare, con quanto affermato dalla difesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a pagina 11 della memoria depositata il 16 agosto 2023, laddove si legge: “Aspetto sul quale si fonda la pronuncia del TAR è quello riferito ad un principio di carattere generale che deve trovare applicazione nel caso che occupa, ovvero quello della ragionevolezza del termine assegnato ad un soggetto interessato a conseguire un bene della vita (in questo caso la partecipazione al campionato ottenuta tramite merito sportivo): il Lecco è stato chiamato a disputare l’ultimo incontro dei “play off” organizzati dalla Lega Pro per la promozione in serie B solamente il 18 giugno 2023, cioè meno di 48 ore prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di serie B”.
27. Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni finora ampiamente esposte, tenuto conto che gli argomenti ivi contenuti sono sostanzialmente ripetitivi di quelli esposti nei motivi precedenti.
28. Per le ragioni esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13162/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6941 del 2023, proposto da A.C. Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Loredana Nada Elvira Giani in Roma, via Roberto Malatesta n. 124;
contro
Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituito in giudizio;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Lecco, Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpi Salò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società Ac Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.r.l., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia S.p.A., Lega Italiana Calcio Professionistico - Lega Pro, non costituiti in giudizio;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum
Comune di Lecco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Megna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13163/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13083/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di Calcio Lecco 1912 S.r.l., della Lega Nazionale Professionisti B, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Comune di Perugia, della Federazione Italiana Giuoco Calcio F.I.G.C., di Foggia Calcio 1920 S.r.l. e di Michele Nannarone e Antonio Bartolini;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, De Lorenzis, Caiffa, Viglione, Bromuri, Zetti, Martinelli, Mosconi, Pezzali, Lofoco, Sgobba, e De Michele. E' dato atto del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte dell'avvocato Megna;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Espone l’appellante che la vicenda riguarda l’ammissione del Lecco al campionato di Serie B 2023/2024 e, dunque, la concessione, che sarebbe illegittima, della licenza a prendere parte a detto campionato non avendo, il Lecco, dimostrato entro i termini previsti nel Manuale delle licenze, la disponibilità di uno stadio idoneo alla disputa delle partite di Serie B.
2. Il procedimento di concessione delle Licenze è articolato secondo una scansione temporale ben precisa, e vede l’intervento di specifiche autorità cui l’ordinamento settoriale ha concesso il potere di verifica e rilascio delle dette licenze. Autorità che, in prima battuta hanno tutte rilevato l’illegittimità del comportamento tenuto dal Lecco per poi ribaltare tale decisione (provv. FIGC 7 luglio 2023) pur essendo rimasti immutati i presupposti di fatto posti a base della stessa.
3. Il ripensamento della FIGC ruota attorno al seguente ragionamento: il Lecco, ai fini della ricerca di uno stadio ove disputare la serie B, si è trovato a dover fronteggiare una situazione di forza maggiore consistente nella conclusione (per il Lecco e per il Foggia) della stagione sportiva una settimana dopo del previsto.
4. Le Società che intendono partecipare al Campionato di Serie B devono:
a) entro il 15 giugno indicare lo stadio che intendono utilizzare allegando a tale indicazione le certificazioni richieste;
b) integrare entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 tutti gli adempimenti indicati dalla lettera a).
5. Tra il primo (15 giugno) e il secondo termine (20 giugno) si sarebbe potuto dar corso solo ad integrazioni (la disciplina dice infatti che tutti gli adempimenti potranno essere integrati…) e non si sarebbe potuto far luogo a sostituzioni.
6. Il 15 giugno il Lecco ha dichiarato di voler utilizzare il proprio stadio. Una volta spirato anche il secondo termine del 20 giugno ha modificato l’indicazione comunicando che giocherà a Padova.
7. Dal 21 al 23 giugno il Lecco presentava una serie di documenti destinati a indicare la disponibilità dello stadio Euganeo di Padova per la disputa della Serie B 2023/2024.
8. In data 30 giugno 2023, FIGC - Commissione Criteri Infrastrutturali, rilevava che tale documentazione era intempestiva e pertanto escludeva il Lecco dalla Serie B 2023/2024.
9. Il Lecco chiedeva alla stessa FIGC-Commissione Criteri Infrastrutturali di rivedere la sua decisione. Con parere del 6 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali FIGC ribaltava la sua precedente decisione riconoscendo una causa di “forza maggiore” a vantaggio del Lecco: il Lecco avrebbe dovuto giocare l’ultima partita l’11 giugno 2023 e invece l’ha disputata il successivo 18 giugno 2023.
10. Con CU 10/A del 7 luglio 2023, sulla scorta di tale ripensamento della Commissione, la FIGC ammetteva il Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024.
11. L’AC Perugia Calcio s.r.l. si rivolgeva allora al Collegio di Garanzia presso il CONI. Con la decisione n. 66/2023, il CONI - Collegio di Garanzia, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, dichiarava la violazione, ad opera del Lecco, dei termini perentori previsti dal Sistema delle Licenze Nazionali ai fini della comprova della disponibilità di uno stadio conforme ai criteri sanciti per la Serie B 2023/2024 e ne disponeva l’esclusione dal Campionato di Serie B 2023/2024. Gli altri motivi di ricorso erano dichiarati “assorbiti”.
12. La FIGC proponeva quindi ricorso al TAR del Lazio (r.g. 10401/2023) che lo accoglieva con la sentenza n. 13163/2023, rigettando il ricorso incidentale del Perugia.
13. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, AC Perugia Calcio s.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “I Violazione e/o falsa applicazione del CU 66/A del 9 novembre 2022 recante il Sistema delle Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 – violazione e/o falsa applicazione dei principi in materia di proroga dei termini, di autoresponsabilità, di irretrattabilità della domanda di partecipazione, di immutabilità delle regole di gara – violazione della par condicio; II Violazione dei principi in materia di interpretazione – illogicità e irragionevolezza; III Erronea reiezione del ricorso incidentale – Irragionevolezza manifesta e difetto di proporzionalità – violazione e falsa applicazione del principio di certezza”.
14. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l.
15. Si sono costituiti il Comune di Perugia, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l., il Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Michele Nannarone, Antonio Bartolini, chiedendo l’annullamento della sentenza n. 13163/23.
16. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
17. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
18. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
18.1. La sentenza sarebbe errata per non aver rilevato che, prima di chiedere una proroga di tutti i termini e prima di invocare una causa di forza maggiore, il Lecco si era attenuto senza riserva alcuna alla scansione ordinariamente fissata (per tutti) dal Manuale delle Licenze Nazionali, indicando uno stadio (quello di Lecco) che l’avrebbe portato a esclusione certa.
18.2. Solo dopo aver effettuato (il 15 giugno) la scelta dello stadio di Lecco, il Lecco ha inoltrato alla FIGC una domanda di proroga generica come se il termine per indicare lo stadio non fosse già scaduto il 15 giugno e come se il 15 giugno il Lecco non avesse già indicato, senza riserva alcuna, l’(inutilizzabile) stadio di Lecco.
18.3. È vero che la disciplina recata dal Manuale concedeva ancora al Lecco il secondo termine del 20 giugno. Ma quel secondo termine non consentiva l’indicazione di nuovi stadi; consentiva soltanto di integrare la documentazione eventualmente mancante in ordine allo stadio già indicato. Quindi, avendo indicato il 15 giugno uno stadio che lo portava sicuramente ad esclusione e che, secondo la disciplina di gara, non era più modificabile, il 15 giugno il Lecco era da escludere.
18.4. Nessuna proroga era nella specie possibile. L’unica conclusione era quella imposta dalle regole di gara: il Lecco (già al 15 giugno) aveva maturato le condizioni per essere escluso (avendo indicato uno stadio inutilizzabile) e comunque nel secondo termine (quello del 20 giugno) non aveva fatto pervenire nulla.
18.5. L’argomentare del TAR sulla (pretesa) impossibilità per il Lecco di rispettare il termine del 15 giugno (e quindi il successivo termine del 20 giugno) verrebbe a cadere secondo l’appellante.
18.6. Il Lecco avrebbe dovuto essere escluso in un momento che si colloca logicamente a monte di tutti ragionamenti del TAR a proposito dell’entità del termine messo a disposizione per la ricerca dello stadio e dell’incidere su tale termine dello spostamento dei play off. Di qui il primo errore della sentenza e di tutte le affermazioni che, a cascata, la medesima sentenza avrebbe compiuto per non aver rilevato che il Lecco doveva essere escluso per una ragione che, dal punto di vista logico, si colloca a monte di tutti gli argomenti spesi per giustificare un adempimento che si è assunto mancante e che viceversa la parte aveva invece effettuato.
19. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
19.1. La sentenza avrebbe operato un inammissibile intervento manipolativo. Proprio l’interpretazione sistematica avrebbe dovuto impedire alla sentenza di affermare, in maniera irragionevole e in contrasto con il Manuale delle Licenze, che il medesimo, se letto alla stregua dei canoni invalsi a proposito della presupposizione negoziale, aveva voluto fissare in nove giorni il termine per il reperimento di uno stadio idoneo a disputare le partite della categoria superiore.
19.2. Nove giorni, infatti, non sarebbero un termine congruo per cercare uno stadio, men che meno per adeguare quello nel quale si è disputata la categoria inferiore e meno ancora per costruire uno stadio nuovo. E già solo questa considerazione paleserebbe la manifesta irragionevolezza del percorso seguito nella sentenza.
19.3. Secondo l’appellante, la sentenza impugnata creerebbe in via interpretativa un nuovo termine di nove giorni, lo sostituirebbe a quello di oltre sette mesi indicato dal Manuale delle Licenze e lo creerebbe senza avvedersi che una simile creazione interpretativa avrebbe certamente determinato l’illegittimità in parte qua della prescrizione per violazione dei comuni canoni di logicità e congruità dei termini.
19.4. La manipolazione postuma della disciplina generale non avrebbe potuto esser giustificata neppure col richiamo ad una pretesa situazione di forza maggiore giacché di questa, nella specie, mancherebbe il presupposto cardine, vale a dire la ricorrenza di un evento che non può evitarsi neanche con la maggiore diligenza possibile.
19.5. Il TAR avrebbe dimenticato che il Lecco, per il solo fatto di non avere uno stadio idoneo e di non aver cominciato la ricerca sin dal giorno in cui gli era nota (come a tutti gli altri partecipanti) la data in cui avrebbe dovuto comprovarne la disponibilità, non poteva per definizione aver provato di avere agito secondo la maggiore diligenza possibile e non poteva quindi fruire della causa di forza maggiore e/o del legittimo impedimento e/o della rimessione in termini.
20. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
20.1. Il Perugia aveva dedotto che, nell’accogliere il reclamo del Lecco avverso l’originario provvedimento di esclusione del 30 giugno 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali aveva disapplicato il Sistema delle Licenze e si era altresì autoinvestita di un potere di accertare eventuali situazioni di forza maggiore. Il TAR ha respinto la censura sostenendo che nella specie né la Commissione Criteri Infrastrutturali, né la FIGC (né il TAR medesimo) hanno dato luogo a disapplicazioni di sorta giacché alla soppressione del termine del 15 giugno 2023 si poteva tranquillamente pervenire in via meramente interpretativa.
20.2. Una cosa che avrebbe dato luogo ad un trattamento dispari in danno di coloro che, come la ricorrente, hanno speso molti soldi per lo stadio e che finisce col premiare chi (come il Lecco) ha utilizzato le proprie risorse non per le infrastrutture ma per l’acquisto dei giocatori e che ha atteso fino all’ultimo (e anzi oltre) per reperire l’infrastruttura essenziale per un operatore professionale nel settore del calcio (vale a dire lo stadio).
20.3. Erronea sarebbe poi la reiezione del motivo col quale il Perugia aveva denunciato che in realtà l’esclusione del Lecco avrebbe dovuto essere disposta persino per motivi diversi da quelli originariamente prospettati dalla Commissione.
20.4. Il Lecco, il 15 giugno 2023 aveva indicato l’infrastruttura comunale “Rigamonti-Ceppi” della città di Lecco ai fini della disputa della Serie B 2023/2024 e sarebbe stato così vincolato alla disciplina di gara (titolo II “Criteri Infrastrutturali” del Sistema delle Licenze Nazionali, pag. 12) che, circa l’indicazione dello stadio effettuata il 15 giugno, consentiva soltanto integrazioni documentali entro la data del 20 giugno 2023. Il problema dunque non era (solo) il mancato rispetto da parte del Lecco del termine del 20 giugno 2023 ma, ancor prima e ancor più radicalmente, il suo totale ignorare la disciplina di gara, posto che dopo aver indicato lo stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco il 15 giugno, non avuta risposta alcuna alla (infondata) istanza di proroga (avverso la quale nessuna reazione del Lecco v’è stata) spirato inutilmente il termine del 20 giugno 2023 senza alcuna integrazione, il Lecco aveva indicato il diverso stadio Euganeo di Padova.
20.5. Il Lecco, secondo l’appellante, si era autocreato una propria disciplina di gara, difforme da quella legale seguita da tutti gli altri presentatori di domanda. Sarebbe inconferente l’argomentare del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità vi sarebbe stata né in fatto né in diritto. Sarebbe stato infatti il Lecco a sottoporsi al termine del 15 giugno e quindi ad accettare di sottostare a quella disciplina rispetto alla quale ha poi chiesto una proroga solo dopo aver effettuato la irretrattabile scelta dello stadio “Rigamonti-Ceppi”.
20.6. Discorso non dissimile varrebbe per la censura di cui al punto B del ricorso incidentale (inesistenza di qualsivoglia ipotesi di forza maggiore), anch’essa respinta dalla sentenza con riferimento alla motivazione spesa per giustificare l’accoglimento del ricorso principale. La sentenza muove dall’assunto che il Sistema delle Licenze avesse previsto per l’indicazione dello stadio dove giocare la prossima Serie B un termine di soli nove giorni intercorrenti tra l’acquisizione del titolo sportivo all’esito dei play off ed il termine del 20 giugno 2023. Tale interpretazione non terrebbe conto di due dati fondamentali, oltre a porsi in contrasto con la lettera del Manuale. Il primo è che normalmente una squadra che si cimenta tra i professionisti deve già disporre stabilmente di una infrastruttura idonea. Il secondo è che, a chi non dispone stabilmente di uno stadio, il termine di nove giorni creato dal TAR del Lazio con l’inconferente richiamo della presupposizione negoziale non basterebbe.
20.7. Chi non ha uno stadio, sostiene l’appellante, assume su di sé ogni rischio connesso al mancato reperimento della necessaria infrastruttura sicché il Lecco non avrebbe potuto invocare alcuna forza maggiore e/o alcuna inesigibilità dei comportamenti imposti dalla Federazione ma avrebbe dovuto dimostrare (cosa che non avrebbe fatto) di essersi adoperato con la massima diligenza sin dal giorno (9 novembre 2022) in cui aveva avuto notizia dell’obbligo di reperire uno stadio idoneo per la Serie B.
21. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
22. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare quello relativo ai criteri infrastrutturali).
23. Va intanto premesso che ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.
23.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
23.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.
23.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.
23.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.
23.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto e qui del tutto correttamente utilizzato, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “Non c’entra nulla pertanto il discorso del TAR circa la pretesa inesigibilità nei confronti del Lecco dei termini del 15 e del 20 giugno. Nessuna inesigibilità v’era né in fatto né in diritto” (pagina 15 del ricorso in appello).
23.6. Ciò che l’appellante definisce “intervento manipolativo dell’impugnata sentenza” (punto 3, pagina 13 del ricorso in appello), altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.
23.7. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;
c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.
24. Premono ulteriori considerazioni.
24.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.
24.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L'esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l'inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un'ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.
25. In definitiva, il primo motivo di appello è infondato poiché tutta la complessa ricostruzione, anche in fatto, dell’appellante, non tiene conto di un dato pacifico e cioè che solo il 18 giugno 2023, al termine della partita disputata col Foggia, il Lecco acquisiva il titolo per partecipare al Campionato di Serie B 2023/2024.
25.1. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni.
a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);
b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);
c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:
- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;
- la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;
- con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;
- per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;
- il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;
- all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, - e resta auspicabile per i futuri campionati - un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;
- in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;
- in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;
- il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;
- neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;
- neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;
- il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.
26. Non meno infondato è il secondo motivo di appello che si profonde in una lunga quanto infondata dissertazione circa un, come già precisato, inesistente intervento manipolativo della sentenza impugnata; la sentenza non ha fatto altro che utilizzare il criterio della ragionevolezza partendo da un dato di fatto, sopra ampiamente descritto, vale a dire lo spostamento delle date degli incontri dei play off di Lega Pro.
26.1. Non può che convenirsi, in particolare, con quanto affermato dalla difesa della Lega Nazionale Professionisti Serie B, a pagina 11 della memoria depositata il 16 agosto 2023, laddove si legge: “Aspetto sul quale si fonda la pronuncia del TAR è quello riferito ad un principio di carattere generale che deve trovare applicazione nel caso che occupa, ovvero quello della ragionevolezza del termine assegnato ad un soggetto interessato a conseguire un bene della vita (in questo caso la partecipazione al campionato ottenuta tramite merito sportivo): il Lecco è stato chiamato a disputare l’ultimo incontro dei “play off” organizzati dalla Lega Pro per la promozione in serie B solamente il 18 giugno 2023, cioè meno di 48 ore prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di serie B”.
27. Anche il terzo motivo è infondato per le ragioni finora ampiamente esposte, tenuto conto che gli argomenti ivi contenuti sono sostanzialmente ripetitivi di quelli esposti nei motivi precedenti.
28. Per le ragioni esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13163/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6915 del 2023, proposto da Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, non costituito in giudizio;
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Nannarone Michele, Comune di Perugia, Bartolini Antonio, Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.R.L, Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.R.I., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia Fc S.p.A., non costituiti in giudizio;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13163/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13083/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., di AC Perugia Calcio S.r.l., della Lega Nazionale Professionisti B e di Calcio Lecco 1912 S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Sgobba, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Pezzali, De Michele, D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, Bromuri, Zetti, Martinelli e Mosconi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 9 novembre 2022, il Consiglio Federale della FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale n. 66/A, con il quale deliberava di “approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024”. La Federazione stabiliva, in sostanza, i criteri previsti per l’iscrizione al Campionato cadetto, prevedendo tempistiche e requisiti inderogabili.
2. La Federazione individuava due date per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024:
a) 15 giugno 2023 con riferimento ai criteri infrastrutturali;
b) 20 giugno 2023 con riferimento agli adempimenti delle società della Lega nazionale professionisti serie B.
3. Espone l’appellante che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 27 giugno 2023, l’autorizzazione sulle istanze in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La LNPB era inoltre tenuta ad attestare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi -Organizzativi, entro lo stesso termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali innanzi indicati. Nel caso in cui la società fosse stata una neopromossa in Serie B, la certificazione della LNPB avrebbe dovuto essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023, terminato per la serie C il 23 aprile 2023 con tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi, il Feralpisaló per il girone A, la Reggiana per il girone B e il Catanzaro C.
4. Il Titolo II) sui Criteri infrastrutturali del sistema di Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B 2023/2024, punti A, B, C e D, prevede a pag. 12, per quanto riguarda le sanzioni che “A) L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00. B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale”.
5. Fissate le date della fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022/2023, la Lega Pro disponeva una parziale modifica del Comunicato Ufficiale n° 180/L del 6/03/2023, aggiornando le date play off e, nello specifico, fissando la finale - gara di ritorno per il 18/06/2023. Con lettera del 26 maggio 2023 la LNPB comunicava alle “Società aventi titolo per richiedere l’ammissione al Campionato Serie B s.s. 2023/2024”, tra cui il Calcio Foggia 1920 s.r.l. e il Calcio Lecco 1912 s.r.l. impegnate nelle semifinali dei play off, di svolgere gli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali FIGC - Serie B stagione sportiva 2023/2024.
6. In particolare, la LNPB specificava nella predetta comunicazione che le società interessate “sono tenute a far pervenire in copia anche alla LNPB, entro il 15 giugno 2023, la seguente documentazione: a) copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la stagione sportiva 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulta l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 posti, suddivisi in almeno 4 settori, tutti dotati di sedute individuali (anche per i posti eccedenti la capienza minima), salvo deroghe concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti (nel caso in cui la società sia neopromossa dal campionato di serie C al termine della s.s. 2022/2023 e non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi all’art.17, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 1° febbraio 2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.
7. Riferisce ancora l’appellante che la sopra citata nota non è mai stata impugnata dal Lecco Calcio.
8. Due delle tre società neopromosse alla Serie B, alla chiusura della stagione di serie C, nella specie Feralpisaló e Catanzaro, non avendo la disponibilità di un impianto nel proprio Comune, formulavano istanza, accolta dalla LNPB, finalizzata ad ottenere la deroga per ragioni eccezionali, al fine di svolgere l’attività inerente alla stagione sportiva 2023/2024 in un impianto collocato altrove: il Feralpisaló nello stadio del Piacenza e il Catanzaro nello stadio del Lecce.
9. Espone ancora l’appellante che, in conseguenza del comunicato ufficiale della FIGC n. 191/2023, a nessuna delle quattro squadre retrocesse dalla serie B alla serie C alla fine dell’anno 2022/2023 e aspiranti a eventuale riammissione in serie B entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, la LNPB poteva e doveva concedere la deroga ai criteri infrastrutturali per accedere alla categoria superiore dal campionato 2022/2023. Il divieto di deroga sui criteri infrastrutturali era rivolto in particolare alla società A.C. Perugia Calcio s.r.l., retrocessa al 18° posto dalla serie B (in posizione utile per la riammissione in serie B ai sensi dell’art. 49, comma 5, delle NOIF) alla serie C senza stadio immediatamente agibile, che quindi non poteva chiedere ed ottenere la deroga eccezionale per la serie B, avendo peraltro ottenuto la deroga eccezionale per la C nello stadio del Benevento.
10. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) riceveva via email dalla LNPB una nota (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”) di invito a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”.
11. In data 15 giugno 2023, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava presso la LNPB tutta la documentazione attestante la disponibilità dello stadio “Rigamonti - Ceppi” di Lecco, quale impianto ufficiale per la disputa delle gare casalinghe. Tale impianto, riferisce l’appellante, soddisfaceva il criterio infrastrutturale previsto per la disputa del Campionato di Lega Pro dal “Sistema della Licenze” Lega Pro di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9/11/2022, mentre non soddisfaceva il criterio infrastrutturale richiesto per la partecipazione al Campionato di Lega B dal Sistema delle Licenze Lega B di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022.
12. In data 18 giugno 2023 veniva disputata la gara di ritorno dei play off promozione tra il Calcio Lecco 1912 s.r.l. e il Calcio Foggia 1920 s.r.l.: al termine della partita, il Calcio Lecco 1912 s.r.l. risultava vincitore, acquisendo quindi sul campo il diritto ad iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. Ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico nazionale di Serie B, il 20 giugno 2023 alle ore 16:44 il Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava alla LNPB domanda iscrizione al campionato di serie B, precisando che “stiamo attendendo nulla osta stadio Euganeo”. Nella domanda di ammissione il Presidente del Calcio Lecco 1912 s.r.l. dichiarava, in maniera errata, afferma l’appellante, (…) al punto g) di aver già depositato entro il termine del 15 giugno 2023: “copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la s.s. 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulti l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 spettatori, suddivisi in almeno quattro settori, con tutti i posti dotati di sedute individuali, anche quelli eccedenti la capienza minima (salvo deroghe della Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per gli stadi nei quali siano in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 ed in quelle precedenti o per le società neopromosse dalla serie C 2022/2023 per le quali valgono le previsioni del Sistema Licenze Nazionali 2023/2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.
13. Prosegue l’appellante, nella sua articolata esposizione in fatto, che la domanda di iscrizione presentata dal Lecco Calcio sarebbe stata priva dei seguenti documenti:
a) concessione d’uso dello stadio Euganeo di Padova;
b) TULPS - Licenza all’esercizio attività di pubblico spettacolo;
c) verbale C.P.V.L.P.S.;
d) nulla osta della Prefettura di Padova per deroga all’utilizzo dello stadio Euganeo.
14. In data 23 giugno 2023 e, dunque, in ritardo rispetto al termine perentorio del 20 giugno 2023, la Società Lecco Calcio, sostituiva la documentazione già depositata, indicando lo stadio di Padova per le partite casalinghe e avanzava apposita domanda per ottenere il rilascio della Licenza Nazionale, indispensabile per la iscrizione al predetto Campionato.
15. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, con nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 indirizzata alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. e, per conoscenza, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Segreteria Generale F.I.G.C., esaminata la documentazione, esprimeva parere negativo nei confronti della Calcio Lecco 1912 s.r.l. sul possesso dei criteri infrastrutturali di cui al Titolo III del C.U. FIGC n° 66/A del 9/11/2022. In nessuna parte del parere negativo della Commissione del 30 giugno 2023 si faceva riferimento all’istanza in deroga presentata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. che, soltanto in data 23 giugno 2023, dava notizia dell’accordo per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova.
16. La società Calcio Lecco 1912 s.r.l. aveva depositato entro il termine perentorio del 15 giugno 2023 la documentazione relativa allo Stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco e successivamente, unitamente alla richiesta di iscrizione al Campionato cadetto, altra documentazione riguardante la disponibilità dello stadio di calcio “Euganeo” della città di Padova.
17. Spirato il termine del 20 giugno 2023 la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. richiedeva la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024 e depositava, con riferimento allo Stadio “Euganeo” di Padova, la seguente documentazione:
a) in data 22 giugno 2023 istanza in deroga per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova datata 20 giugno 2023;
b) in data 22 giugno 2023 dichiarazione di disponibilità dello Stadio “Euganeo” di Padova da parte del Comune datata 20 giugno 2023;
c) in data 23 giugno 2023 licenza ex art. 68 del TULPS rilasciata dal Comune di Padova il 23 giugno 2023;
d) in data 22 giugno 2023 risultanze delle verifiche della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto;
e) in data 22 giugno 2023 nulla osta del Prefetto di Padova del 21 giugno 2023.
18. La nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 veniva impugnata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. con ricorso gerarchico. In data 7 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi modificava la propria valutazione, sostenendo che sussistevano “gli estremi per affermare che il mancato rispetto del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento costituiva una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e comunque tali da rendere sostanzialmente inesigibile il comportamento prescritto”.
19. La Commissione esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio Federale sul presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento inesigibile da parte della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.
20. Con delibera del 7 luglio 2023 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, il Consiglio Federale della FIGC decideva in modo conforme, concedendo alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale e ammettendola al Campionato di Serie B 2023/2024.
21. Avverso il predetto provvedimento, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l. presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.
22. In data 20/07/2023 veniva pubblicata la decisione n. 65/2023 con la quale il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
23. Riferisce l’appellante che la decisione n. 65/2023 è stata impugnata dal Calcio Foggia con autonomo ricorso innanzi al TAR di Roma, con R.G. n. 10853/23.
24. Sempre il 20 luglio 2023, veniva pubblicata la decisione n. 66/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva il ricorso avente R.G. n. 62/2023 presentato dalla A.C. Perugia Calcio s.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n° 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale di accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per la concessione della Licenza Nazionale 2023/2024 e conseguente ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024. La predetta decisione accertava la perentorietà del termine del 20 giugno 2023 e, per l’effetto, dichiarava la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. sprovvista dei requisiti richiesti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9/11/2022 e quindi esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.
25. Avverso la predetta decisione insorgeva la FIGC, con ricorso incardinato innanzi alla Sezione Prima Ter del TAR Lazio - R.G. n. 10401/2023. Si costituiva in giudizio la A.C. Perugia Calcio s.r.l., proponendo ricorso incidentale e chiedendo la reiezione del ricorso principale e la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024.
26. Nel predetto giudizio intervenivano ad adiuvandum e ad opponendum diverse parti interessate, tra cui anche il Foggia Calcio.
27. Il TAR accoglieva il ricorso della FIGC e, per l’effetto, annullava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
28. Della sentenza n. 13163/2023, asseritamente ingiusta e illegittima, la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “1. - VIOLAZIONE ARTT. 1324, 1362, 1363, 1366 COD. CIV. - VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 2 BIS DELLA L. 241/90. - INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, PER AVER DECRETATO LA SUPERABILITÀ DI UN TERMINE DICHIARATO PERENTORIO SENZA ALCUNA PLAUSIBILE MOTIVAZIONE. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DELLA PAR CONDICIO; 2. - INGIUSTIZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE, IRRAZIONALITÀ E SVIAMENTO; 3. - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 70 C.P.A.”.
29. Hanno resistito al gravame, chiedendone l’inammissibilità e il rigetto, AC Perugia Calcio s.r.l., F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l. E’ intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Foggia chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dal Calcio Foggia 1920 s.r.l.
30. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
31. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
32. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
32.1. La sentenza impugnata afferma che il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione non deve ritenersi perentorio, come è invece espressamente qualificato dalla FIGC, che ha inviato a tutti le società calcistiche un comunicato ufficiale (66/A) recante le istruzioni (manuale delle licenze) per il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico - serie B - 2023/2024. La medesima sentenza prende atto di un’istanza di differimento, promossa della Società Calcio Lecco e rimasta priva di riscontro.
32.2. La sentenza prosegue il suo percorso argomentativo opinando che sarebbe necessaria l’individuazione dei comportamenti esigibili dal Lecco Calcio nella vicenda, per poi decidere che gli stessi siano stati congrui, con riferimento alla emergente causa di forza maggiore (la ristretta tempistica della produzione) o factum principis, la cui presenza darebbe la stura a una decisione in favore del Lecco Calcio.
32.3. Il TAR Lazio, definendo il Manuale delle Licenze “atto amministrativo collettivo”, gli conferisce rilievo patrimoniale, atto a giustificare l’operatività degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 c.c., nonché l’art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, e imponendo il rilievo della “presupposizione”, quale criterio logico da adoperarsi a fini interpretativi. Il Collegio ha affermato di voler usare una interpretazione “non formalistica e di buona fede, ossia ragionevole”. Tali argomentazioni non sono condivise dall’appellante che si esprime nei termini che seguono nell’atto di appello: “Siamo all’abiura profonda ed inutile di princìpi cardinali del diritto amministrativo e non solo, laddove si usano istituti del diritto civile che mal si attagliano, o meglio non si attagliano affatto al caso di specie”. La motivazione della sentenza sarebbe apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere.
32.4. La sentenza sarebbe “manchevole” anche per la parte in cui opina ciò che la Società Calcio Lecco avrebbe potuto fare prima del conseguimento del titolo sportivo. Il TAR sostiene che l’inapplicabilità della “coppia di termini 15 giugno / 20 giugno” renderebbe inutile la risposta al quesito relativo a come si sarebbe dovuto attivare Lecco Calcio per assolvere ai suoi oneri.
32.5. Il TAR sostiene applicabili alla vicenda canoni ermeneutici che stravolgerebbero la realtà fattuale e giuridica del caso, con riferimento agli artt. 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. L’appellante argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla erroneità dell’applicazione delle predette disposizioni al caso qui esaminato. Le contestazioni dell’appellante si appuntano anche sulla presupposizione, che avrebbe guidato il TAR Lazio nel sostenere che i termini del 15 e 20 giugno 2023 erano stati fissati con l’idea che i play off si sarebbero disputati entro l’11 giugno 2023.
33. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
33.1. Con il Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Consiglio Federale della FIGC aveva determinato modalità e tempistiche inderogabili per il rilascio del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024.
33.2. Il Presidente del Lecco Calcio ha inviato un’autodichiarazione nella quale si legge che lo stadio “Rigamonti - Ceppi” nel quale “verrà disputata la stagione sportiva 2023/2024, nonché i contratti in essere per la medesima stagione incluse eventuali fasi di Play-Off e Play Out con le società di ticketing, controllo accessi e stewarding sono conformi ai requisiti imposti dai citati Comunicati Ufficiali. A tal fine manleva espressamente la Lega da ogni onere e responsabilità in ordine alla predetta certificazione autorizzandola espressamente all'inoltro della stessa alla competente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi e Organizzativi della FIGC ai fini del rilascio della licenza alla società sportiva richiedente. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a consegnare alla Lega Pro, prima dell’inizio del Campionato, la mappa posti a sedere dello stadio, predisposta su supporto informatizzato destinato alle procedure di ticketing nominativo”.
33.3. Secondo l’appellante la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Lecco Calcio non sarebbe corretta perché lo stadio “Rigamonti - Ceppi” non è attrezzato e non ha i requisiti imposti dalle stringenti norme di sicurezza previste per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024.
33.5. In ritardo rispetto alle tempistiche di cui al comunicato ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Lecco Calcio ha presentato documentazione inerente l’utilizzo dello stadio “Euganeo” della Città di Padova. Il 15 giugno 2023 - prima dello svolgimento dei play off promozione - la Federazione era a conoscenza del fatto che il Lecco Calcio, in caso di promozione, avrebbe voluto utilizzare lo stadio comunale, non idoneo. La Federazione avrebbe dunque commesso un grave errore in vigilando, perché alla predetta data avrebbe dovuto sospendere i play off promozione e assegnare la vittoria direttamente al Foggia Calcio, finalista e migliore classificata nel Campionato di Serie C.
33.6. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) ha ricevuto via mail dalla LNPB un sollecito (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”), a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”. Lecco Calcio era consapevole che lo stadio comunale non avrebbe potuto ospitare le gare casalinghe e, quando in data 1° giugno 2023, ha ricevuto il sollecito da parte della LNPB, avrebbe dovuto subito attivarsi per trovare uno stadio alternativo a quello indicato nella successiva istanza del 15 giugno 2023. Qualsiasi causa di forza maggiore non avrebbe potuto trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto vi sarebbe colpa esclusiva del Lecco Calcio per il ritardo nella presentazione della documentazione. La FIGC avrebbe quindi dovuto sospendere e/o annullare la finale play off promozione disputatasi in data 18 giugno 2023 in quanto il Lecco Calcio, anche in caso di vittoria, non avrebbe potuto ottenere la licenza per iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. La promozione al Campionato cadetto, secondo la prospettazione dell’appellante, doveva essere assegnata direttamente al Foggia Calcio.
34. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
34.1. Il TAR non avrebbe potuto decidere la causa senza preventivamente delibare quella pendente innanzi alla Sezione Prima Ter avente R.G. n. 10853/23.
34.2. La controversia proposta dal Foggia Calcio ha per oggetto la richiesta di annullamento del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 65/2023 pubblicata il 20 luglio 2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n. 62/2023 promosso dalla Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse. Quest’ultima ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
34.3. La società appellante ha presentato istanza di rinvio e riunione delle cause per connessione soggettiva ed oggettiva, perché se il TAR dovesse accogliere il ricorso “autonomo” proposto dalla Società Calcio Foggia, quest’ultima sarebbe l’unica squadra deputata ad ottenere la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024. Tale decisione andrebbe in contrasto con quanto deciso nella sentenza qui gravata.
35. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
36. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare, quello relativo ai criteri infrastrutturali).
37. L’esposizione e la sintesi delle censure dell’appellante è quanto mai significativa in questo caso, per apprezzare con il miglior approfondimento possibile la vicenda all’attenzione del Collegio, tenuto conto che sia la FIGC sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B sia la Calcio Lecco 1912 S.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. Ugualmente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello AC Perugia Calcio s.r.l., pur condividendolo nel merito, poiché “tale squadra non avrebbe comunque titolo a prendere il posto del Lecco nella Serie B 2023/2024” (memoria di costituzione depositata il giorno 8 agosto 2023).
38. La FIGC sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il suo accoglimento non comporterebbe per il Foggia alcun vantaggio. Tanto sul presupposto che, ove anche il ricorso fosse accolto, non vi sarebbe l’automatico subentro dell’appellante in Serie B.
38.1. Così si esprimeva il Collegio di Garanzia CONI relativamente alla impugnazione da parte del Foggia della delibera di ammissione del Lecco in Serie B adottata dalla F.I.G.C.: “A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. 8. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione, necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio” (Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, n. 65/2023).
38.2. Di tanto, afferma la FIGC, è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al TAR, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023.
39. La Lega Nazionale Professionisti Serie B sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il Foggia sarebbe sprovvisto di qualsivoglia interesse concreto ed attuale.
39.1. Con CU 49/A del 30 gennaio 2019, il Consiglio Federale ha apportato modifiche all’art. 49 NOIF. Il Consiglio Federale ha:
a) fissato al comma 5 il principio per cui in caso di vacanza di organico, si attiva la procedura di c.d. “riammissione” (che già semanticamente conduce ad individuare la ricollocazione di soggetto che ha perduto lo status precedente, e non la collocazione di soggetto che non deteneva in precedenza lo status in parola -nel caso di specie di partecipante al Campionato di Serie B), per cui “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega (…)”;
b) fissato al comma 6 il principio per cui in caso di ulteriore vacanza di organico dopo l’esaurimento della procedura di c.d. “riammissione”, si attiva la procedura di c.d. “ripescaggio”, per cui “Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale”;
c) fissato con norma transitoria che per la stagione sportiva immediatamente successiva (s.s. 2019/2020), “in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società”.
39.2. In attuazione di tale cornice normativa, il Consiglio Federale ha poi disposto termini, procedure e criteri di riammissione ripescaggio con i CC.UU. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023, 202/A e 203/A del 5 giugno 2023: dalla lettura dei richiamati documenti si dovrebbe concludere come il Foggia non risulti in alcuna maniera titolare di alcuna condizione di nemmeno potenziale possibilità di accesso al Campionato di Serie B 2023/2024 in caso di vacanza di organico a quest’ultimo riferita.
39.3. Non avrebbe rilievo il riferimento all’art. 49 comma 1 lett. b) NOIF: la norma richiamata disciplina i c.d. “collegamenti” tra Campionati, ovvero i meccanismi di promozione e retrocessione, che si sono naturalmente e ordinariamente concretati nel caso di specie, e rispetto ai quali l’oggetto dell’odierno contendere afferisce ad un momento successivo e differente, ovvero alle modalità di integrazione degli organici in caso di esito negativo del percorso ammissivo. La fattispecie qui esaminata non può, quindi, ritenersi regolata dal comma 1 lett. b), bensì dall’impianto normativo a ciò preposto, ovvero i richiamati commi 5 e 6 dello stesso art. 49 NOIF.
39.4. Il Foggia, conclude la Lega Nazionale Professionisti Serie B, sarebbe dunque sfornito di ogni legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, non potendo in alcun modo ambire, anche in ipotesi di effettiva carenza in capo al Lecco dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, alla collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024.
40. Infine, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e violazione del ne bis in idem. Il Calcio Foggia ha proposto un autonomo ricorso avverso la decisione del Consiglio della F.I.G.C. di ammettere la società Calcio Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024. Il ricorso è stato deciso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 65/2023, che lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è pienamente efficace ed esecutiva ad ogni effetto di legge, risultando a tutt’oggi pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio instaurato dallo stesso Calcio Foggia per il suo annullamento. Ne discenderebbe, rebus sic stantibus, il difetto di interesse del Calcio Foggia a coltivare gli appelli avverso le sentenze del TAR Lazio: se anche la società Calcio Lecco venisse esclusa in esito al presente contenzioso, il posto vacante nell’organico di Serie B andrebbe assegnato tramite la procedura di riammissione riservata alle quattro squadre retrocesse dalla stessa Serie B nella stagione appena conclusa e, solo in caso di ulteriore vacanza, opererebbe il criterio del “ripescaggio” dalla Serie C che vedrebbe coinvolto il Calcio Foggia.
40.1. L’interesse agli appelli non potrebbe dirsi concreto, diretto e attuale neppure in ragione della tesi esposta dal Calcio Foggia secondo cui alla società pugliese spetterebbe di diritto il titolo di squadra vincitrice dei play-off di Serie C e come tale promossa in Serie B. L’assunto cui si appunta la difesa del Calcio Foggia sconta un’obiezione ovvia: l’unica squadra vincitrice dei play off di Serie C 2022/2023 è la società Calcio Lecco, che ha conquistato il relativo titolo vincendo sul campo la finale disputata contro il Calcio Foggia.
40.2. Tale risultato, sostiene la Società Calcio Lecco non può essere rimesso in discussione nell’ambito della presente contesa giurisdizionale, anche perché la questione a tal proposito sollevata dal Calcio Foggia si pone totalmente al di fuori del perimetro del relativo thema decidendum, il quale ha ad oggetto decisioni del Consiglio F.I.G.C. (prima) e del Collegio di Garanzia dello Sport (poi) nelle quali non è mai stato posto in discussione che sia la società Calcio Lecco la squadra vincitrice dei play-off di Serie C e dunque promossa in Serie B.
41. I motivi esposti dalla Società Calcio Foggia sono stati ulteriormente illustrati nella memoria depositata il 18 agosto 2023 (alle pagine 7 e 8) e, nella medesima memoria, sono state illustrate le ragioni (alle pagine 3, 4, 5 e 6) in base alle quali Foggia Calcio sarebbe legittimato e avrebbe interesse a proporre appello avverso la sentenza emessa dal TAR del Lazio.
42. Nell’atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Foggia, l’attenzione si appunta:
a) sulla asserita violazione delle regole del giusto processo in danno del Calcio Foggia 1920;
b) sul format del campionato LNPB 2023/2024 a 22 squadre e sull’interesse autonomo ad impugnare del Calcio Foggia 1920;
c) sulla asserita violazione dell’art. 218 d.l. 34/2020 da parte del TAR Lazio e sulla lesione dell’interesse autonomo del Calcio Foggia 1920;
d) sul merito dell’appello del Calcio Foggia 1920 su cui, ad adiuvandum, la Provincia di Foggia apporta argomenti volti a una puntualizzazione dei fatti rilevanti e delle regole sportive applicabili, che sarebbero stati ignorati dal TAR e che avrebbero dovuto indurre a escludere ogni possibilità di “premialità o giustificazione giudiziaria della posizione del Calcio Lecco 1912 s.r.l.” (pagina 16 dell’atto di intervento).
43. Sintetizzate le rispettive posizioni delle parti in causa è agevole osservare che le questioni sottoposte al Collegio sono, nella sostanza, una in rito (l’eccepita inammissibilità dell’appello per difetto di interesse) e una nel merito (i criteri infrastrutturali).
44. Sulla questione preliminare, vale a dire l’eccepita inammissibilità dell’appello, il Collegio non può che condividere le tesi, seppur argomentate con differenti sfumature, della FIGC, della Lega nazionale professionisti serie B e della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.
45. L’appello del Calcio Foggia 1920 è inammissibile.
45.1. Come noto, la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura.
45.2. Qualsiasi ricorso deve fondarsi su un interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente. Tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica.
45.3. Supponendo, e così non è, come si illustrerà in prosieguo, che il Lecco sia sprovvisto dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, per la sua collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024, il Foggia dall’annullamento del provvedimento impugnato non otterrebbe il bene della vita agognato e cioè il suo “subentro” in Serie B. La Società Calcio Foggia agisce, all’evidenza, per una utilità, ad oggi, meramente eventuale e ipotetica. Ma ciò non costituisce valido interesse al ricorso.
45.4. Non può che convenirsi con la difesa della FIGC laddove afferma: “Di tanto è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al Tar, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023, la cui udienza pubblica - si ripete - è fissata al 26 settembre 2023” (pagina 19 della memoria depositata il giorno 8 agosto 2023).
45.5. E, d’altronde, è noto che la legittimazione a proporre appello spetta solo alle parti necessarie del giudizio di primo grado, intendendosi per tali quelle che, pur se non formalmente contemplate nel provvedimento impugnato, devono necessariamente essere vocate in giudizio in quanto derivano dal provvedimento stesso vantaggi diretti e immediati; pertanto, ai fini dell'appello, non può assumere rilevanza la partecipazione al giudizio di primo grado nella veste di interventore, neppure ad opponendum, potendo quest'ultimo appellare la sentenza di primo grado solo nei capi che direttamente lo riguardano, e cioè nelle parti relative all'ammissibilità dell'intervento e delle spese. In definitiva, nell'ambito del processo amministrativo deve essere negata l'ammissibilità dell'appello proposto da chi sia stato interventore ad opponendum nel giudizio amministrativo di primo grado, senza essere stato litisconsorte necessario in quel giudizio (Consiglio di Stato sez. II, 18 novembre 2019, n. 7855).
45.6. Anche la posizione espressa della difesa della Lega nazionale professionisti serie B, preceduta dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è del tutto condivisibile.
45.7. Lo stesso è a dirsi per la lineare ricostruzione della difesa della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. (pagina 3 della memoria depositata il 25 agosto 2023).
46. In definitiva, l’appello della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. è inammissibile per le plurime ragioni sopra esposte.
47. La delicatezza della vicenda induce tuttavia il Collegio a esaminare anche i profili di merito sollevati dall’appellante, data la loro manifesta infondatezza.
48. Ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.
48.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 proprio in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
48.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.
48.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.
48.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.
48.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “la motivazione della sentenza è auto referenziale ed apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere”.
48.6. Prescindiamo pure dal riferimento al “buon senso”, espressione in realtà utilizzata in innumerevoli precedenti giurisprudenziali (tra le tante, il punto 18.3 della celebre sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).
48.7. Ciò che l’appellante definisce “motivazione autoreferenziale e apparente”, altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.
48.8. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;
c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.
49. Premono ulteriori considerazioni.
49.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.
49.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L'esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l'inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un'ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.
49.3. Su questo punto necessitano ulteriori considerazioni:
a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);
b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);
c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:
- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;
- la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;
- con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;
- per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;
- il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;
- all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, - e resta auspicabile per i futuri campionati - un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;
- in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;
- in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;
- il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;
- neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;
- neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;
- il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.
50. In definitiva, scontata l’inammissibilità dell’appello, ne va rilevata anche l’infondatezza tenuto conto che i primi due motivi sono infondati alla stregua delle osservazioni sopra esposte e il terzo motivo costituisce, semmai, la plastica dimostrazione dell’inammissibilità del ricorso della Società Foggia Calcio.
51. Per le ragioni sopra esposte l'appello va dichiarato inammissibile e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 13163/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6916 del 2023, proposto da Foggia Calcio 1920 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Fabrizio Lofoco, Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Calcio Lecco 1912 S.r.l., C.O.N.I. - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport Presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I., non costituiti in giudizio;
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Calcio Lecco 1912 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatora De Lorenzis, Antonio Caiffa, Domenico Zinnari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), Società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A., Comune di Lecco, Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, Nannarone Michele, Comune di Perugia, Bartolini Antonio, Società Sportiva Bari Calcio S.p.A., Società Us Catanzaro 1929 S.r.l., Società A.S. Cittadella S.r.l. Unipersonale, Società Como 1907 S.r.l., Società Cosenza Calcio S.r.l., Società U.S. Cremonese S.p.A., Società Feralpisalò S.r.l., Società Modena F.C. 2018 S.r.l., Società Palermo Football Club S.p.A., Società Parma Calcio 1913 S.r.l., Società Pisa Sporting Club S.r.l., Società A.C. Reggiana 1919 S.r.l., Società U.C. Sampdoria S.p.A., Società Spezia Calcio S.r.l., Società Fussball Club Sùdtirol S.R.I., Società Ternana Calcio S.p.A., Società Venezia Fc S.p.A., non costituiti in giudizio;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Federazione Italiana Giuoco Calcio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Provincia di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13162/2023, del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13081/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio di AC Perugia Calcio S.r.l., della Federazione Italiana Giuoco Calcio, della Lega Nazionale Professionisti B e di Calcio Lecco 1912 S.r.l.;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Lofoco, Sgobba, Viglione, De Lorenzis, Caiffa, Pezzali, De Michele, D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani, Bromuri, Zetti, Martinelli e Mosconi;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. In data 9 novembre 2022, il Consiglio Federale della FIGC pubblicava il Comunicato Ufficiale n. 66/A, con il quale deliberava di “approvare il “Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024”. La Federazione stabiliva, in sostanza, i criteri previsti per l’iscrizione al Campionato cadetto, prevedendo tempistiche e requisiti inderogabili.
2. La Federazione individuava due date per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024:
a) 15 giugno 2023 con riferimento ai criteri infrastrutturali;
b) 20 giugno 2023 con riferimento agli adempimenti delle società della Lega nazionale professionisti serie B.
3. Espone l’appellante che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) avrebbe dovuto fornire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il termine del 27 giugno 2023, l’autorizzazione sulle istanze in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La LNPB era inoltre tenuta ad attestare alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi -Organizzativi, entro lo stesso termine del 27 giugno 2023, che l’impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispettasse i requisiti infrastrutturali innanzi indicati. Nel caso in cui la società fosse stata una neopromossa in Serie B, la certificazione della LNPB avrebbe dovuto essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2022/2023, terminato per la serie C il 23 aprile 2023 con tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi, il Feralpisaló per il girone A, la Reggiana per il girone B e il Catanzaro C.
4. Il Titolo II) sui Criteri infrastrutturali del sistema di Licenze Nazionali per la partecipazione al campionato di serie B 2023/2024, punti A, B, C e D, prevede a pag. 12, per quanto riguarda le sanzioni che “A) L’inosservanza del termine del 15 giugno 2023, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2), 3) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 4) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l’ammenda non inferiore ad euro 20.000,00. B) Ferma l’applicazione delle sanzioni previste alla precedente lettera A), potranno essere integrati entro il termine perentorio del 20 giugno 2023, tutti gli adempimenti indicati alla medesima lettera. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come gli adempimenti effettuati dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio federale”.
5. Fissate le date della fase finale del Campionato Serie C per la stagione sportiva 2022/2023, la Lega Pro disponeva una parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 180/L del 6/03/2023, aggiornando le date play off e, nello specifico, fissando la finale - gara di ritorno per il 18/06/2023. Con lettera del 26 maggio 2023 la LNPB comunicava alle “Società aventi titolo per richiedere l’ammissione al Campionato Serie B s.s. 2023/2024”, tra cui il Calcio Foggia 1920 s.r.l. e il Calcio Lecco 1912 s.r.l. impegnate nelle semifinali dei play off, di svolgere gli adempimenti previsti dal Sistema Licenze Nazionali FIGC - Serie B stagione sportiva 2023/2024.
6. In particolare, la LNPB specificava nella predetta comunicazione che le società interessate “sono tenute a far pervenire in copia anche alla LNPB, entro il 15 giugno 2023, la seguente documentazione: a) copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la stagione sportiva 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulta l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 posti, suddivisi in almeno 4 settori, tutti dotati di sedute individuali (anche per i posti eccedenti la capienza minima), salvo deroghe concesse dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per stadi rispetto ai quali sono in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 e in quelle precedenti (nel caso in cui la società sia neopromossa dal campionato di serie C al termine della s.s. 2022/2023 e non disponga di uno stadio con tutte le sedute individuali conformi all’art.17, l’adeguamento dovrà avvenire entro il 1° febbraio 2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.
7. Riferisce ancora l’appellante che la sopra citata nota non è mai stata impugnata dal Lecco Calcio.
8. Due delle tre società neopromosse alla Serie B, alla chiusura della stagione di serie C, nella specie Feralpisaló e Catanzaro, non avendo la disponibilità di un impianto nel proprio Comune, formulavano istanza, accolta dalla LNPB, finalizzata ad ottenere la deroga per ragioni eccezionali, al fine di svolgere l’attività inerente alla stagione sportiva 2023/2024 in un impianto collocato altrove: il Feralpisaló nello stadio del Piacenza e il Catanzaro nello stadio del Lecce.
9. Espone ancora l’appellante che, in conseguenza del comunicato ufficiale della FIGC n. 191/2023, a nessuna delle quattro squadre retrocesse dalla serie B alla serie C alla fine dell’anno 2022/2023 e aspiranti a eventuale riammissione in serie B entro il termine perentorio del 18 luglio 2023, la LNPB poteva e doveva concedere la deroga ai criteri infrastrutturali per accedere alla categoria superiore dal campionato 2022/2023. Il divieto di deroga sui criteri infrastrutturali era rivolto in particolare alla società A.C. Perugia Calcio s.r.l., retrocessa al 18° posto dalla serie B (in posizione utile per la riammissione in serie B ai sensi dell’art. 49, comma 5, delle NOIF) alla serie C senza stadio immediatamente agibile, che quindi non poteva chiedere ed ottenere la deroga eccezionale per la serie B, avendo peraltro ottenuto la deroga eccezionale per la C nello stadio del Benevento.
10. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) riceveva via email dalla LNPB una nota (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”) di invito a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”.
11. In data 15 giugno 2023, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava presso la LNPB tutta la documentazione attestante la disponibilità dello stadio “Rigamonti - Ceppi” di Lecco, quale impianto ufficiale per la disputa delle gare casalinghe. Tale impianto, riferisce l’appellante, soddisfaceva il criterio infrastrutturale previsto per la disputa del Campionato di Lega Pro dal “Sistema della Licenze” Lega Pro di cui al Comunicato Ufficiale n. 67/A del 9/11/2022, mentre non soddisfaceva il criterio infrastrutturale richiesto per la partecipazione al Campionato di Lega B dal Sistema delle Licenze Lega B di cui al Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022.
12. In data 18 giugno 2023 veniva disputata la gara di ritorno dei play off promozione tra il Calcio Lecco 1912 s.r.l. e il Calcio Foggia 1920 s.r.l.: al termine della partita, il Calcio Lecco 1912 s.r.l. risultava vincitore, acquisendo quindi sul campo il diritto ad iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. Ai fini dell’ammissione al Campionato professionistico nazionale di Serie B, il 20 giugno 2023 alle ore 16:44 il Calcio Lecco 1912 s.r.l. depositava alla LNPB domanda iscrizione al campionato di serie B, precisando che “stiamo attendendo nulla osta stadio Euganeo”. Nella domanda di ammissione il Presidente del Calcio Lecco 1912 s.r.l. dichiarava, in maniera errata, afferma l’appellante, (…) al punto g) di aver già depositato entro il termine del 15 giugno 2023: “copia del verbale delle competenti Autorità relativo alla capienza per la s.s. 2023/2024 dell’impianto sportivo che si intende utilizzare per la disputa delle proprie gare interne ufficiali, dal quale risulti l’agibilità per la presenza di almeno 5.500 spettatori, suddivisi in almeno quattro settori, con tutti i posti dotati di sedute individuali, anche quelli eccedenti la capienza minima (salvo deroghe della Lega Nazionale Professionisti Serie B, previa comunicazione alla FIGC, per gli stadi nei quali siano in corso interventi di ammodernamento/ristrutturazione/ampliamento finalizzati a rendere conformi al criterio “Capienza e requisiti dello stadio”, iniziati nella s.s. 2022/2023 ed in quelle precedenti o per le società neopromosse dalla serie C 2022/2023 per le quali valgono le previsioni del Sistema Licenze Nazionali 2023/2024), unitamente alla licenza d’uso 2023/2024”.
13. Prosegue l’appellante, nella sua articolata esposizione in fatto, che la domanda di iscrizione presentata dal Lecco Calcio sarebbe stata priva dei seguenti documenti:
a) concessione d’uso dello stadio Euganeo di Padova;
b) TULPS - Licenza all’esercizio attività di pubblico spettacolo;
c) verbale C.P.V.L.P.S.;
d) nulla osta della Prefettura di Padova per deroga all’utilizzo dello stadio Euganeo.
14. In data 23 giugno 2023 e, dunque, in ritardo rispetto al termine perentorio del 20 giugno 2023, la Società Lecco Calcio, sostituiva la documentazione già depositata, indicando lo stadio di Padova per le partite casalinghe e avanzava apposita domanda per ottenere il rilascio della Licenza Nazionale, indispensabile per la iscrizione al predetto Campionato.
15. La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, con nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 indirizzata alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. e, per conoscenza, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B e alla Segreteria Generale F.I.G.C., esaminata la documentazione, esprimeva parere negativo nei confronti della Calcio Lecco 1912 s.r.l. sul possesso dei criteri infrastrutturali di cui al Titolo III del C.U. FIGC n° 66/A del 9/11/2022. In nessuna parte del parere negativo della Commissione del 30 giugno 2023 si faceva riferimento all’istanza in deroga presentata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. che, soltanto in data 23 giugno 2023, dava notizia dell’accordo per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova.
16. La società Calcio Lecco 1912 s.r.l. aveva depositato entro il termine perentorio del 15 giugno 2023 la documentazione relativa allo Stadio “Rigamonti-Ceppi” di Lecco e successivamente, unitamente alla richiesta di iscrizione al Campionato cadetto, altra documentazione riguardante la disponibilità dello stadio di calcio “Euganeo” della città di Padova.
17. Spirato il termine del 20 giugno 2023 la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. richiedeva la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024 e depositava, con riferimento allo Stadio “Euganeo” di Padova, la seguente documentazione:
a) in data 22 giugno 2023 istanza in deroga per l’utilizzo dello Stadio “Euganeo” di Padova datata 20 giugno 2023;
b) in data 22 giugno 2023 dichiarazione di disponibilità dello Stadio “Euganeo” di Padova da parte del Comune datata 20 giugno 2023;
c) in data 23 giugno 2023 licenza ex art. 68 del TULPS rilasciata dal Comune di Padova il 23 giugno 2023;
d) in data 22 giugno 2023 risultanze delle verifiche della competente Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo attestanti, ai sensi dell’art. 80 del TULPS, la solidità e la sicurezza dell’impianto;
e) in data 22 giugno 2023 nulla osta del Prefetto di Padova del 21 giugno 2023.
18. La nota prot. n. 1364/2023 del 30 giugno 2023 veniva impugnata dalla Calcio Lecco 1912 s.r.l. con ricorso gerarchico. In data 7 luglio 2023, la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi modificava la propria valutazione, sostenendo che sussistevano “gli estremi per affermare che il mancato rispetto del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento costituiva una condotta non rimproverabile, in quanto adottata in circostanze anormali ed eccezionali e comunque tali da rendere sostanzialmente inesigibile il comportamento prescritto”.
19. La Commissione esprimeva parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte del Consiglio Federale sul presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento inesigibile da parte della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.
20. Con delibera del 7 luglio 2023 pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 10/A di pari data, il Consiglio Federale della FIGC decideva in modo conforme, concedendo alla Calcio Lecco 1912 s.r.l. la Licenza Nazionale e ammettendola al Campionato di Serie B 2023/2024.
21. Avverso il predetto provvedimento, la società Calcio Foggia 1920 s.r.l. presentava ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche.
22. In data 20/07/2023 veniva pubblicata la decisione n. 65/2023 con la quale il Collegio dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
23. Riferisce l’appellante che la decisione n. 65/2023 è stata impugnata dal Calcio Foggia con autonomo ricorso innanzi al TAR di Roma, con R.G. n. 10853/23.
24. Sempre il 20 luglio 2023, veniva pubblicata la decisione n. 66/2023 con la quale il Collegio di Garanzia dello Sport accoglieva il ricorso avente R.G. n. 62/2023 presentato dalla A.C. Perugia Calcio s.r.l. avverso il Comunicato Ufficiale della Federazione Italiana Giuoco Calcio n° 10/A del 7 luglio 2023, recante la delibera del Consiglio Federale di accoglimento del ricorso della società Calcio Lecco 1912 s.r.l. per la concessione della Licenza Nazionale 2023/2024 e conseguente ammissione della stessa al Campionato di Serie B 2023/2024. La predetta decisione accertava la perentorietà del termine del 20 giugno 2023 e, per l’effetto, dichiarava la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. sprovvista dei requisiti richiesti dal comunicato ufficiale della FIGC n. 66/A del 9/11/2022 e quindi esclusa dall’ammissione al Campionato di calcio di Serie B per la stagione sportiva 2023/2024.
25. Avverso la predetta decisione insorgeva la Società Calcio Lecco, con ricorso incardinato innanzi alla Sezione Prima Ter del TAR Lazio - R.G. n. 10439/2023. Si costituiva in giudizio la A.C. Perugia Calcio s.r.l., proponendo ricorso incidentale e chiedendo la reiezione del ricorso principale e la conseguente conferma della non ammissione del Calcio Lecco 1912 s.r.l. alla Serie B 2023/2024.
26. Nel predetto giudizio intervenivano ad adiuvandum e ad opponendum diverse parti interessate, tra cui anche il Foggia Calcio.
27. Il TAR accoglieva il ricorso della FIGC e, per l’effetto, annullava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.
28. Della sentenza n. 13162/2023, asseritamente ingiusta e illegittima, la società Calcio Foggia 1920 S.r.l. ha chiesto l’annullamento con rituale e tempestivo atto di appello, alla stregua dei motivi così rubricati: “1. - VIOLAZIONE ARTT. 1324, 1362, 1363, 1366 COD. CIV. - VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 2 BIS DELLA L. 241/90. - INGIUSTIZIA DELLA SENTENZA PER ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ ED INGIUSTIZIA MANIFESTA, PER AVER DECRETATO LA SUPERABILITÀ DI UN TERMINE DICHIARATO PERENTORIO SENZA ALCUNA PLAUSIBILE MOTIVAZIONE. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ E DELLA PAR CONDICIO; 2. - INGIUSTIZA DELLA SENTENZA PER VIOLAZIONE DEI CANONI DI RAGIONEVOLEZZA, BUON ANDAMENTO E BUONA AMMINISTRAZIONE, IRRAZIONALITÀ E SVIAMENTO; 3. - ERRONEITÀ DELLA SENTENZA ANCHE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 70 C.P.A.”.
29. Hanno resistito al gravame, chiedendone l’inammissibilità e il rigetto, AC Perugia Calcio s.r.l., F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Calcio Lecco 1912 S.r.l. E’ intervenuta ad adiuvandum la Provincia di Foggia chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dal Calcio Foggia 1920 s.r.l.
30. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
31. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
32. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
32.1. La sentenza impugnata afferma che il termine del 20 giugno 2023 per il deposito della documentazione non deve ritenersi perentorio, come è invece espressamente qualificato dalla FIGC, che ha inviato a tutti le società calcistiche un comunicato ufficiale (66/A) recante le istruzioni (manuale delle licenze) per il sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionistico - serie B - 2023/2024. La medesima sentenza prende atto di un’istanza di differimento, promossa della Società Calcio Lecco e rimasta priva di riscontro.
32.2. La sentenza prosegue il suo percorso argomentativo opinando che sarebbe necessaria l’individuazione dei comportamenti esigibili dal Lecco Calcio nella vicenda, per poi decidere che gli stessi siano stati congrui, con riferimento alla emergente causa di forza maggiore (la ristretta tempistica della produzione) o factum principis, la cui presenza darebbe la stura a una decisione in favore del Lecco Calcio.
32.3. Il TAR Lazio, definendo il Manuale delle Licenze “atto amministrativo collettivo”, gli conferisce rilievo patrimoniale, atto a giustificare l’operatività degli artt. 1324, 1362, 1363, 1366 c.c., nonché l’art. 1, comma 2 bis della L. 241/90, e imponendo il rilievo della “presupposizione”, quale criterio logico da adoperarsi a fini interpretativi. Il Collegio ha affermato di voler usare una interpretazione “non formalistica e di buona fede, ossia ragionevole”. Tali argomentazioni non sono condivise dall’appellante che si esprime nei termini che seguono nell’atto di appello: “Siamo all’abiura profonda ed inutile di princìpi cardinali del diritto amministrativo e non solo, laddove si usano istituti del diritto civile che mal si attagliano, o meglio non si attagliano affatto al caso di specie”. La motivazione della sentenza sarebbe apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere.
32.4. La sentenza sarebbe “manchevole” anche per la parte in cui opina ciò che la Società Calcio Lecco avrebbe potuto fare prima del conseguimento del titolo sportivo. Il TAR sostiene che l’inapplicabilità della “coppia di termini 15 giugno / 20 giugno” renderebbe inutile la risposta al quesito relativo a come si sarebbe dovuto attivare Lecco Calcio per assolvere ai suoi oneri.
32.5. Il TAR sostiene applicabili alla vicenda canoni ermeneutici che stravolgerebbero la realtà fattuale e giuridica del caso, con riferimento agli artt. 1324, 1362, 1363 e 1366 c.c. L’appellante argomenta con ampi svolgimenti in ordine alla erroneità dell’applicazione delle predette disposizioni al caso qui esaminato. Le contestazioni dell’appellante si appuntano anche sulla presupposizione, che avrebbe guidato il TAR Lazio nel sostenere che i termini del 15 e 20 giugno 2023 erano stati fissati con l’idea che i play off si sarebbero disputati entro l’11 giugno 2023.
33. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
33.1. Con il Comunicato Ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Consiglio Federale della FIGC aveva determinato modalità e tempistiche inderogabili per il rilascio del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Serie B 2023/2024.
33.2. Il Presidente del Lecco Calcio ha inviato un’autodichiarazione nella quale si legge che lo stadio “Rigamonti - Ceppi” nel quale “verrà disputata la stagione sportiva 2023/2024, nonché i contratti in essere per la medesima stagione incluse eventuali fasi di Play-Off e Play Out con le società di ticketing, controllo accessi e stewarding sono conformi ai requisiti imposti dai citati Comunicati Ufficiali. A tal fine manleva espressamente la Lega da ogni onere e responsabilità in ordine alla predetta certificazione autorizzandola espressamente all'inoltro della stessa alla competente Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi e Organizzativi della FIGC ai fini del rilascio della licenza alla società sportiva richiedente. Il sottoscritto si impegna, inoltre, a consegnare alla Lega Pro, prima dell’inizio del Campionato, la mappa posti a sedere dello stadio, predisposta su supporto informatizzato destinato alle procedure di ticketing nominativo”.
33.3. Secondo l’appellante la dichiarazione rilasciata dal Presidente del Lecco Calcio non sarebbe corretta perché lo stadio “Rigamonti - Ceppi” non è attrezzato e non ha i requisiti imposti dalle stringenti norme di sicurezza previste per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024.
33.4. In ritardo rispetto alle tempistiche di cui al comunicato ufficiale n. 66/A del 9/11/2022, il Lecco Calcio ha presentato documentazione inerente l’utilizzo dello stadio “Euganeo” della Città di Padova. Il 15 giugno 2023 - prima dello svolgimento dei play off promozione - la Federazione era a conoscenza del fatto che il Lecco Calcio, in caso di promozione, avrebbe voluto utilizzare lo stadio comunale, non idoneo. La Federazione avrebbe dunque commesso un grave errore in vigilando, perché alla predetta data avrebbe dovuto sospendere i play off promozione e assegnare la vittoria direttamente al Foggia Calcio, finalista e migliore classificata nel Campionato di Serie C.
33.5. In data 1° giugno 2023 alle ore 17:08 ciascuna delle quattro semifinaliste dei play off di serie C (Lecco Calcio 1912 s.r.l., Calcio Foggia 1920 s.r.l., Cesena F.C. s.r.l. e Delfino Pescara 1936 s.r.l.) ha ricevuto via mail dalla LNPB un sollecito (avente ad oggetto “Comunicazione riepilogo adempimenti Sistema Licenze Nazionali FIGC Campionato Serie B 2023/2024 + Allegati + SLN Serie B 2023/2024 + Allegato “A” Criteri Infrastrutturali”), a preparare tutta la documentazione per la presentazione tempestiva entro il 20 giugno 2023 per l’ammissione al campionato di serie B 2023: “Spett.li Società partecipanti alle semifinali playoff di Lega Pro 2022/2023, in virtù del combinato disposto tra le scadenze previste dal Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 e la programmazione delle gare di playoff nonché per permettervi di avere già a disposizione i documenti necessari a completare l’eventuale iter iscrittivo al campionato Serie BKT 2023/2024, si trasmette documentazione relativa a quanto indicato in oggetto, unitamente al Manuale Sistema Licenze Nazionali Serie B 2023/2024 (C.U. FIGC n. 66/A del 9 novembre 2022) - Allegato “A” Criteri”. Lecco Calcio era consapevole che lo stadio comunale non avrebbe potuto ospitare le gare casalinghe e, quando in data 1° giugno 2023, ha ricevuto il sollecito da parte della LNPB, avrebbe dovuto subito attivarsi per trovare uno stadio alternativo a quello indicato nella successiva istanza del 15 giugno 2023. Qualsiasi causa di forza maggiore non avrebbe potuto trovare ingresso nel presente giudizio, in quanto vi sarebbe colpa esclusiva del Lecco Calcio per il ritardo nella presentazione della documentazione. La FIGC avrebbe quindi dovuto sospendere e/o annullare la finale play off promozione disputatasi in data 18 giugno 2023 in quanto il Lecco Calcio, anche in caso di vittoria, non avrebbe potuto ottenere la licenza per iscriversi al Campionato di Serie B 2023/2024. La promozione al Campionato cadetto, secondo la prospettazione dell’appellante, doveva essere assegnata direttamente al Foggia Calcio.
34. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
34.1. Il TAR non avrebbe potuto decidere la causa senza preventivamente delibare quella pendente innanzi alla Sezione Prima Ter avente R.G. n. 10853/23.
34.2. La controversia proposta dal Foggia Calcio ha per oggetto la richiesta di annullamento del dispositivo del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI - Sezione sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, nonché della relativa decisione della medesima Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI n. 65/2023 pubblicata il 20 luglio 2023, con la quale il predetto Collegio di Garanzia ha rigettato il ricorso avente R.G. n. 62/2023 promosso dalla Calcio Foggia 1920 s.r.l., dichiarandolo inammissibile per difetto di interesse. Quest’ultima ha chiesto l’accertamento del suo diritto ad ottenere la licenza per l’iscrizione della predetta società al Campionato di Calcio di Serie B per l’anno 2023/2024, nonché il risarcimento dei danni subiti e subendi a seguito dell’adozione dei provvedimenti impugnati.
34.3. La società appellante ha presentato istanza di rinvio e riunione delle cause per connessione soggettiva ed oggettiva, perché se il TAR dovesse accogliere il ricorso “autonomo” proposto dalla Società Calcio Foggia, quest’ultima sarebbe l’unica squadra deputata ad ottenere la licenza per l’iscrizione al Campionato di Serie B 2023/2024. Tale decisione andrebbe in contrasto con quanto deciso nella sentenza qui gravata.
35. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
36. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine per la presentazione della documentazione necessaria per la partecipazione al Campionato di Serie B 2023/2024 (in particolare, quello relativo ai criteri infrastrutturali).
37. L’esposizione e la sintesi delle censure dell’appellante è quanto mai significativa in questo caso, per apprezzare con il miglior approfondimento possibile la vicenda all’attenzione del Collegio, tenuto conto che sia la FIGC sia la Lega Nazionale Professionisti Serie B sia la Calcio Lecco 1912 S.r.l. hanno eccepito l’inammissibilità dell’appello proposto dalla Società Calcio Foggia 1920 s.r.l. Ugualmente ha eccepito l’inammissibilità dell’appello AC Perugia Calcio s.r.l., pur condividendolo nel merito, poiché “tale squadra non avrebbe comunque titolo a prendere il posto del Lecco nella Serie B 2023/2024” (memoria di costituzione depositata il giorno 8 agosto 2023).
38. La FIGC sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il suo accoglimento non comporterebbe per il Foggia alcun vantaggio. Tanto sul presupposto che, ove anche il ricorso fosse accolto, non vi sarebbe l’automatico subentro dell’appellante in Serie B.
38.1. Così si esprimeva il Collegio di Garanzia CONI relativamente alla impugnazione da parte del Foggia della delibera di ammissione del Lecco in Serie B adottata dalla F.I.G.C.: “A nulla vale, da parte della ricorrente Foggia Calcio, il richiamo del Comunicato Ufficiale n. 202/A, recante i requisiti per il c.d. “ripescaggio”. 8. Detto Comunicato, sin dalle premesse, stabilisce infatti che la sua disciplina si esaurisce nel dettare i criteri e le procedure per l’integrazione delle vacanze di organico che eventualmente permanessero all’esito della procedura di riammissione, necessitando quindi del c.d. ripescaggio. Che l’iter per l’integrazione dell’organico in caso di vacanza si compia dapprima attraverso la riammissione ed eventualmente – e solo dopo – attraverso il ripescaggio, viene ripetuto anche nell’incipit della delibera che precede l’elencazione dei criteri. Di ciò, del resto, è consapevole la stessa Foggia Calcio, la quale, nella memoria di replica presentata in vista dell’udienza, ha spontaneamente ammesso di avere un interesse al (solo) ripescaggio che farà seguito alla riammissione. Se ne ricava dunque che il provvedimento impugnato è solo indirettamente lesivo dell’interesse del Foggia, giacché il suo eventuale annullamento in nessun caso porterebbe all’automatico subentro dello stesso in Serie B. Solo una volta effettuata la procedura di riammissione (alla quale risultano poter aspirare almeno quattro società), e in caso di ulteriore vacanza di organico, si darà infatti corso all’eventuale “ripescaggio” (Decisione del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionistiche, n. 65/2023).
38.2. Di tanto, afferma la FIGC, è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al TAR, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023.
39. La Lega Nazionale Professionisti Serie B sostiene che l’appello sia inammissibile poiché il Foggia sarebbe sprovvisto di qualsivoglia interesse concreto ed attuale.
39.1. Con CU 49/A del 30 gennaio 2019, il Consiglio Federale ha apportato modifiche all’art. 49 NOIF. Il Consiglio Federale ha:
a) fissato al comma 5 il principio per cui in caso di vacanza di organico, si attiva la procedura di c.d. “riammissione” (che già semanticamente conduce ad individuare la ricollocazione di soggetto che ha perduto lo status precedente, e non la collocazione di soggetto che non deteneva in precedenza lo status in parola -nel caso di specie di partecipante al Campionato di Serie B), per cui “In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega (…)”;
b) fissato al comma 6 il principio per cui in caso di ulteriore vacanza di organico dopo l’esaurimento della procedura di c.d. “riammissione”, si attiva la procedura di c.d. “ripescaggio”, per cui “Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale”;
c) fissato con norma transitoria che per la stagione sportiva immediatamente successiva (s.s. 2019/2020), “in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l’integrazione dell’organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società”.
39.2. In attuazione di tale cornice normativa, il Consiglio Federale ha poi disposto termini, procedure e criteri di riammissione ripescaggio con i CC.UU. 191/A e 192/A del 1° giugno 2023, 202/A e 203/A del 5 giugno 2023: dalla lettura dei richiamati documenti si dovrebbe concludere come il Foggia non risulti in alcuna maniera titolare di alcuna condizione di nemmeno potenziale possibilità di accesso al Campionato di Serie B 2023/2024 in caso di vacanza di organico a quest’ultimo riferita.
39.3. Non avrebbe rilievo il riferimento all’art. 49 comma 1 lett. b) NOIF: la norma richiamata disciplina i c.d. “collegamenti” tra Campionati, ovvero i meccanismi di promozione e retrocessione, che si sono naturalmente e ordinariamente concretati nel caso di specie, e rispetto ai quali l’oggetto dell’odierno contendere afferisce ad un momento successivo e differente, ovvero alle modalità di integrazione degli organici in caso di esito negativo del percorso ammissivo. La fattispecie qui esaminata non può, quindi, ritenersi regolata dal comma 1 lett. b), bensì dall’impianto normativo a ciò preposto, ovvero i richiamati commi 5 e 6 dello stesso art. 49 NOIF.
39.4. Il Foggia, conclude la Lega Nazionale Professionisti Serie B, sarebbe dunque sfornito di ogni legittimazione attiva ed interesse a ricorrere, non potendo in alcun modo ambire, anche in ipotesi di effettiva carenza in capo al Lecco dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, alla collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024.
40. Infine, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse e violazione del ne bis in idem. Il Calcio Foggia ha proposto un autonomo ricorso avverso la decisione del Consiglio della F.I.G.C. di ammettere la società Calcio Lecco al Campionato di Serie B 2023/2024. Il ricorso è stato deciso con decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 65/2023, che lo ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse. La decisione del Collegio di Garanzia dello Sport è pienamente efficace ed esecutiva ad ogni effetto di legge, risultando a tutt’oggi pendente dinanzi al TAR Lazio il giudizio instaurato dallo stesso Calcio Foggia per il suo annullamento. Ne discenderebbe, rebus sic stantibus, il difetto di interesse del Calcio Foggia a coltivare gli appelli avverso le sentenze del TAR Lazio: se anche la società Calcio Lecco venisse esclusa in esito al presente contenzioso, il posto vacante nell’organico di Serie B andrebbe assegnato tramite la procedura di riammissione riservata alle quattro squadre retrocesse dalla stessa Serie B nella stagione appena conclusa e, solo in caso di ulteriore vacanza, opererebbe il criterio del “ripescaggio” dalla Serie C che vedrebbe coinvolto il Calcio Foggia.
40.1. L’interesse agli appelli non potrebbe dirsi concreto, diretto e attuale neppure in ragione della tesi esposta dal Calcio Foggia secondo cui alla società pugliese spetterebbe di diritto il titolo di squadra vincitrice dei play-off di Serie C e come tale promossa in Serie B. L’assunto cui si appunta la difesa del Calcio Foggia sconta un’obiezione ovvia: l’unica squadra vincitrice dei play off di Serie C 2022/2023 è la società Calcio Lecco, che ha conquistato il relativo titolo vincendo sul campo la finale disputata contro il Calcio Foggia.
40.2. Tale risultato, sostiene la Società Calcio Lecco non può essere rimesso in discussione nell’ambito della presente contesa giurisdizionale, anche perché la questione a tal proposito sollevata dal Calcio Foggia si pone totalmente al di fuori del perimetro del relativo thema decidendum, il quale ha ad oggetto decisioni del Consiglio F.I.G.C. (prima) e del Collegio di Garanzia dello Sport (poi) nelle quali non è mai stato posto in discussione che sia la società Calcio Lecco la squadra vincitrice dei play-off di Serie C e dunque promossa in Serie B.
41. I motivi esposti dalla Società Calcio Foggia sono stati ulteriormente illustrati nella memoria depositata il 18 agosto 2023 (alle pagine 7 e 8) e, nella medesima memoria, sono state illustrate le ragioni (alle pagine 3, 4, 5 e 6) in base alle quali Foggia Calcio sarebbe legittimato e avrebbe interesse a proporre appello avverso la sentenza emessa dal TAR del Lazio.
42. Nell’atto di intervento ad adiuvandum della Provincia di Foggia, l’attenzione si appunta:
a) sulla asserita violazione delle regole del giusto processo in danno del Calcio Foggia 1920;
b) sul format del campionato LNPB 2023/2024 a 22 squadre e sull’interesse autonomo ad impugnare del Calcio Foggia 1920;
c) sulla asserita violazione dell’art. 218 d.l. 34/2020 da parte del TAR Lazio e sulla lesione dell’interesse autonomo del Calcio Foggia 1920;
d) sul merito dell’appello del Calcio Foggia 1920 su cui, ad adiuvandum, la Provincia di Foggia apporta argomenti volti a una puntualizzazione dei fatti rilevanti e delle regole sportive applicabili, che sarebbero stati ignorati dal TAR e che avrebbero dovuto indurre a escludere ogni possibilità di “premialità o giustificazione giudiziaria della posizione del Calcio Lecco 1912 s.r.l.” (pagina 16 dell’atto di intervento).
43. Sintetizzate le rispettive posizioni delle parti in causa è agevole osservare che le questioni sottoposte al Collegio sono, nella sostanza, una in rito (l’eccepita inammissibilità dell’appello per difetto di interesse) e una nel merito (i criteri infrastrutturali).
44. Sulla questione preliminare, vale a dire l’eccepita inammissibilità dell’appello, il Collegio non può che condividere le tesi, seppur argomentate con differenti sfumature, della FIGC, della Lega nazionale professionisti serie B e della società Calcio Lecco 1912 s.r.l.
45. L’appello del Calcio Foggia 1920 è inammissibile.
45.1. Come noto, la legittimazione e l'interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell'operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente, correlata ad un bene della vita coinvolto nell'esercizio dell'azione autoritativa oggetto di censura.
45.2. Qualsiasi ricorso deve fondarsi su un interesse ad agire. L'esistenza di tale interesse presuppone che l'annullamento dell'atto impugnato possa, di per sé, procurare un beneficio al ricorrente. Tale interesse deve essere esistente ed effettivo non potendo riguardare una situazione futura e ipotetica.
45.3. Supponendo, e così non è, come si illustrerà in prosieguo, che il Lecco sia sprovvisto dei requisiti prescritti dal Sistema Licenze Nazionali, per la sua collocazione nell’organico del Campionato di Serie B 2023/2024, il Foggia dall’annullamento del provvedimento impugnato non otterrebbe il bene della vita agognato e cioè il suo “subentro” in Serie B. La Società Calcio Foggia agisce, all’evidenza, per una utilità, ad oggi, meramente eventuale e ipotetica. Ma ciò non costituisce valido interesse al ricorso.
45.4. Non può che convenirsi con la difesa della FIGC laddove afferma: “Di tanto è consapevole lo stesso Foggia, il quale riconnette il proprio interesse nel presente giudizio all’accoglimento del ricorso al Tar, avverso la richiamata decisione del Collegio di Garanzia n. 65/2023, la cui udienza pubblica - si ripete - è fissata al 26 settembre 2023” (pagine 18 e 19 della memoria depositata il giorno 8 agosto 2023).
45.5. E, d’altronde, è noto che la legittimazione a proporre appello spetta solo alle parti necessarie del giudizio di primo grado, intendendosi per tali quelle che, pur se non formalmente contemplate nel provvedimento impugnato, devono necessariamente essere vocate in giudizio in quanto derivano dal provvedimento stesso vantaggi diretti e immediati; pertanto, ai fini dell'appello, non può assumere rilevanza la partecipazione al giudizio di primo grado nella veste di interventore, neppure ad opponendum, potendo quest'ultimo appellare la sentenza di primo grado solo nei capi che direttamente lo riguardano, e cioè nelle parti relative all'ammissibilità dell'intervento e delle spese. In definitiva, nell'ambito del processo amministrativo deve essere negata l'ammissibilità dell'appello proposto da chi sia stato interventore ad opponendum nel giudizio amministrativo di primo grado, senza essere stato litisconsorte necessario in quel giudizio (Consiglio di Stato sez. II, 18 novembre 2019, n. 7855).
45.6. Anche la posizione espressa della difesa della Lega nazionale professionisti serie B, preceduta dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, è del tutto condivisibile.
45.7. Lo stesso è a dirsi per la lineare ricostruzione della difesa della società Calcio Lecco 1912 S.r.l. (pagina 3 della memoria depositata il 25 agosto 2023).
46. In definitiva, l’appello della Società Calcio Foggia 1920 S.r.l. è inammissibile per le plurime ragioni sopra esposte.
47. La delicatezza della vicenda induce tuttavia il Collegio a esaminare anche i profili di merito sollevati dall’appellante, data la loro manifesta infondatezza.
48. Ciò che è accaduto è molto più lineare di come è stato descritto nell’atto di appello.
48.1. Il Lecco si aggiudicava i play off in data 18 giugno 2023 proprio in virtù della vittoria nella partita disputata contro il Foggia.
48.2. I requisiti relativi ai criteri infrastrutturali erano acquisiti dal Lecco il 23 giugno 2023.
48.3. La Commissione Criteri Infrastrutturali indirizzava al Consiglio Federale la nota prot. n. 1596/2023 nella quale “ha espresso parere favorevole all’accoglimento del ricorso da parte di codesto Consiglio Federale nel presupposto che il rispetto del termine del 20 giugno 2023 rappresentava un comportamento sostanzialmente inesigibile da parte della Società, in quanto la redazione dei documenti ufficiali, di competenza delle autorità locali, sarebbe comunque dovuta avvenire soltanto a promozione avvenuta, quindi a partire dal giorno precedente al menzionato termine”.
48.4. Come si vede, tutta la questione, perfettamente colta dal primo Giudice, ruota intorno al concetto di esigibilità. La sentenza impugnata individua lucidamente il “fuoco” della vicenda controversa laddove si legge: “13. La questione sottoposta all’attenzione del Collegio richiede l’individuazione esatta di quali fossero i comportamenti esigibili dalla Lecco Calcio entro la scadenza dei termini del 15 giugno e del 20 giugno individuati dal Manuale delle Licenze”.
48.5. E il concetto di inesigibilità di altro comportamento è ben noto in diritto, al contrario di quanto si percepisce dall’argomentare dell’appellante che sostiene che (…) “la motivazione della sentenza è auto referenziale ed apparente, perché in ambito giuridico non si dovrebbe decidere secondo un non meglio precisato “buon senso”, ma secondo le regole di diritto sottese al rapporto in essere”.
48.6. Prescindiamo pure dal riferimento al “buon senso”, espressione in realtà utilizzata in innumerevoli precedenti giurisprudenziali (tra le tante, il punto 18.3 della celebre sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 10 maggio 2011, n. 2755).
48.7. Ciò che l’appellante definisce “motivazione autoreferenziale e apparente”, altro non è che un argomento interpretativo, cioè la ragione, l’argomento, appunto, a sostegno di una tesi interpretativa, sia essa cognitiva o decisoria (in questo caso decisoria). Si tratta dell’argomento della ragionevolezza (enunciato a pagina 17 della sentenza impugnata) che persegue lo scopo di scartare una certa interpretazione possibile adducendo che tale interpretazione darebbe luogo ad una conclusione assurda, irragionevole. Esso consiste nel fare appello alla presunzione che il regolatore sia un agente ragionevole (o razionale). Da cui segue che il regolatore non può aver voluto una norma assurda.
48.8. E le conclusioni cui è giunto il primo Giudice resistono saldamente alle critiche che si leggono nell’atto di appello, in particolare laddove, in modo del tutto condivisibile, il TAR osserva:
a) che - con riferimento al rapporto tra privato ed Amministrazione - non si è mai dubitato del fatto che la decadenza possa essere impedita, in linea di principio, dal verificarsi di situazioni di forza maggiore o factum principis;
b) che risulta evidente, alla stregua di una interpretazione non formalistica e di buona fede - ossia ragionevole - che i termini del 15 e del 20 giugno 2023 siano stati fissati dalla FIGC sul presupposto della conclusione dei play off in data 11 giugno 2023;
c) che questa ricostruzione è la sola idonea a salvaguardare anche il canone della par condicio al quale è ispirata tutta la normativa federale sui termini perentori, consentendo al Lecco di godere in concreto (e non in astratto) di un termine non inferiore a quello di cui hanno usufruito le altre società.
49. Premono ulteriori considerazioni.
49.1. Che vi fosse l’inesigibilità di altro comportamento da parte del Lecco Calcio è affermazione su cui si fonda la decisione del primo Giudice e che è ampiamente condivisa dal Collegio.
49.2. L’inesigibilità del comportamento conforme al dovere è ormai da tempo prospettata come causa generale ed autonoma di esclusione della colpevolezza o, per taluni, dell’antigiuridicità del fatto. La volontà dell’agente dovrebbe formarsi in circostanze concomitanti normali, solo in presenza delle quali l’ordinamento potrebbe “esigere” che l’agente si comporti conformemente alla norma. Si tratta di concetti noti al diritto penale (tra le tante, Cassazione penale sez. I, 2 dicembre 2009, n. 49335 che ha ricondotto l’inesigibilità nell’ambito della categoria delle scriminanti, e Cass. Penale, Sez. VI, 14 settembre 2017, n. 1748) altrettanto noti in ambito civilistico e ampiamente utilizzati nel diritto amministrativo sotto la forma della “inesigibilità di una condotta alternativa lecita”. Il termine “inesigibile” significa, infatti, che quella data condotta non si poteva pretendere da quel soggetto, in quella situazione contingente. L'esigibilità è, infatti, la possibilità di richiedere al soggetto agente la cosiddetta “condotta alternativa diligente”, al momento del fatto e alla luce delle sue caratteristiche personali e delle irripetibili specificità della situazione storica in cui egli si è venuto a trovare. Non è superfluo precisare che l'inesigibilità della condotta alternativa diligente non riguarda le ipotesi di carenza assoluta di qualunque possibilità di aliud facere e cioè di tenere la condotta alternativa doverosa, perché in tal caso ricorrerebbe un'ipotesi di impossibilità oggettiva, bensì quelle di carenza relativa, per il ricorrere di circostanze soggettive tali da non rendere concretamente possibile esigere un comportamento differente.
49.3. Su questo punto necessitano ulteriori precisazioni:
a) secondo l’ordinamento giuridico statale, un termine perentorio non è un termine inderogabile in senso assoluto, essendo ammessa la rimessione in termini e/o la proroga del termine che dir si voglia, a fronte di situazioni eccezionali che rendono oggettivamente impossibile l’osservanza del termine (es. proroghe di termini previste con legge a fronte di eventi eccezionali, rimessione in termini per errore scusabile nel processo amministrativo);
b) si tratta di un principio generale che non può non permeare e conformare anche l’ordinamento sportivo, connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento statale (art. 1, d.l. n. 220/2003; arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057);
c) nel caso di specie, nella sequenza temporale che risulta dagli atti di causa:
- il manuale relativo al sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B stagione 2023/2024 (comunicato n. 66/A del 9.11.2022) è stato approvato dalla FIGC dopo aver conosciuto e approvato il calendario della stagione calcistica 2022-2023 del campionato di serie C, destinato a concludersi, secondo l’originario calendario, in data 11.6.2023;
- la tempistica stabilita dal manuale delle licenze per l’iscrizione al campionato di serie B per la stagione calcistica 2023-2024 è stata fissata nella presupposizione della detta data di conclusione dell’11.6.2023 del campionato di serie C, segnatamente quanto al termine del 15.6.2023 per il deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali e al termine del 20.6.2023 per eventuale regolarizzazione e integrazione di detta documentazione;
- con nota in data 27.4.2023 la Lega Pro ha aggiornato il calendario delle partite di play off della serie C stabilendo le date del 13.6.2023 e del 18.6.2023 rispettivamente per le partite di andata e ritorno;
- per l’effetto, la società vincitrice delle partite di play off avrebbe conseguito il titolo sportivo per l’iscrizione al campionato di serie B solo in data 18.6.2023;
- il manuale delle licenze e il portale della FIGC non prevedono, per l’iscrizione al Campionato di serie B, la possibilità di presentazione di domande preventive, ossia prima del conseguimento del titolo sportivo; la nota 25.7.2023 dell’Ufficio licenze nazionali della FIGC evidenzia che l’accesso alle aree dedicate alle tre leghe professionali del portale della FIGC viene abilitato in favore delle singole società in ragione del titolo sportivo conseguito all’esito della formazione delle classifiche finali di ciascun campionato; pertanto ciascuna società poteva presentare, nei termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023 la documentazione prescritta per la ammissione al campionato “esclusivamente” per la categoria per la quale la società era in possesso del relativo titolo sportivo;
- all’aggiornamento del calendario delle partite di play off della serie C non è seguito, come pure sarebbe stato auspicabile, - e resta auspicabile per i futuri campionati - un aggiornamento in funzione di coordinamento delle tempistiche stabilite dal manuale delle licenze;
- in punto di fatto, la società Calcio Lecco 1912 s.r.l., vincitrice delle partite di play off, solo in data 18.6.2023 ha conseguito il titolo sportivo che la ha resa eligibile per la partecipazione al campionato di serie B; risulta che solo dopo il conseguimento del predetto titolo la società Calcio Lecco è stata abilitata ad accedere al portale della FIGC nell’area dedicata al campionato di serie B per completare gli adempimenti necessari;
- in virtù di tali circostanze, la società Calcio Lecco si è trovata nella impossibilità giuridica, indipendente dalla sua volontà, di rispettare il termine del 15.6.2023 quanto al deposito della documentazione relativa ai requisiti infrastrutturali, non potendo accedere al portale FIGC, campionato di serie B entro il 15.6.2023, avendo conseguito solo in data successiva al 15.6.2023, il necessario titolo sportivo;
- il criterio fissato dal manuale delle licenze, che stabilisce un termine di 5 giorni, dal 15 al 20 giugno 2023, per regolarizzare la documentazione depositata entro il 15.6.2023, risulta di fatto rispettato dalla società Calcio Lecco, che ha depositato la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali il 20.6.2023 e la ha regolarizzata il 23.6.2023;
- neppure era ragionevolmente esigibile che la società Calcio Lecco fosse pronta con la documentazione relativa ai criteri infrastrutturali prima della finale di play off o nei due giorni successivi ad essa, in quanto non costituisce comportamento economicamente razionale e ragionevolmente esigibile che una società calcistica affronti gravosi oneri burocratici e ingenti costi economici in una situazione di incertezza circa il conseguimento del titolo sportivo;
- neppure la società Calcio Lecco aveva l’onere di impugnare il manuale delle licenze, quanto alle clausole che prevedono i termini del 15.6.2023 e del 20.6.2023, entro un termine decorrente dall’adozione del manuale, o entro un termine decorrente dall’aggiornamento del calendario delle partite di play off, perché difettava un interesse concreto e attuale a siffatta impugnazione sino alla data del 18.6.2023 quando la società è risultata vincitrice dei play off;
- il mancato coordinamento tra le date del calendario delle partite di play off del campionato di serie C e le date previste dal manuale delle licenze, avendo prodotto l’effetto di lasciare in vita un termine di impossibile osservanza (quello del 15.6.2023), non può andare in danno della società calcistica, e, pertanto, correttamente, la FIGC ha consentito a una proroga del termine negli stretti limiti volti a rimediare al difetto di coordinamento suddetto e a garantire la par condicio delle società calcistiche legittimate a partecipare al campionato di serie B.
50. In definitiva, scontata l’inammissibilità dell’appello, ne va rilevata anche l’infondatezza tenuto conto che i primi due motivi sono infondati alla stregua delle osservazioni sopra esposte e il terzo motivo costituisce, semmai, la plastica dimostrazione dell’inammissibilità del ricorso della Società Foggia Calcio.
51. Per le ragioni sopra esposte l'appello va dichiarato inammissibile e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio n. 13162/2023.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6982 del 2023, proposto da Società Reggina 1914 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Cino Benelli, Donato Patera, Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli, Giorgio Fraccastoro, David Astorre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna 32;
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Viglione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere dei Mellini 17;
Coni - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni, Sezione Controversie di Ammissione ed Esclusione dalle Competizioni Professionali, Commissione Vigilanza Contabile sulle Società Sportive Società Calcio - Covisoc, non costituiti in giudizio;
Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Fidanzia, Angelo Gigliola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Lega Nazionale Professionisti B, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paola Pezzali, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Brescia Calcio S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Avilio Presutti, Marco Laudani, Giacomo Fenoglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
AC Perugia Calcio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ascoli Calcio 1898 Fc S.p.a., Società Sportiva Bari Calcio S.p.a., Unione Sportiva Catanzaro 1929 S.r.l., As Cittadella S.r.l. Unipersonale, Como 1907 S.r.l., Cosenza Calcio S.r.l., Us Cremonese S.p.a., Feralpisalo' S.r.l., Modena Fc 2018 S.r.l., Palermo Football Club S.p.a., Parma Calcio 1913 S.r.l., Pisa Sporting Club S.r.l., Associazione Calcio Reggiana 1919 S.r.l., Unione Calcio Sampdoria S.p.a., Spezia Calcio S.r.l. Società Sportiva Professionistica, Fussball Club Sùdtirol Gmbh - S.R.I., Ternana Calcio S.p.a., Venezia Fc S.p.a., non costituiti in giudizio;
Comune di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Zetti, Rossana Martinelli, Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Zetti in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni 9;
Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Bromuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via del Sole n. 8;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci e dall'avvocato Sergio Santoro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum
Città Metropolitana di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Miceli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angela Marafioti, Gianclaudio Festa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Brugnano, Fedora Squillaci, e dall'avvocato Sergio Santoro con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 13173/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Federazione Italiana Giuoco Calcio - F.I.G.C., della Lega Nazionale Professionisti B, di Brescia Calcio S.p.A., di AC Perugia Calcio S.r.l., del Comune di Perugia, del Centro di Coordinamento dei Perugia Clubs, del Coni Comitato Olimpico Nazionale Italiano e del Comune di Reggio Calabria;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 agosto 2023 il Cons. Gianluca Rovelli e uditi per le parti gli avvocati Benelli, Patera, Fraccastoro, Astorre, Cintioli, Viglione, Fidanzia, Festa, Santoro, Presutti, Laudani, Fenoglio, Zetti, Bromuri, Pezzali e D'Orsogna, in delega dell'avvocato Giani. È dato atto, altresì, del deposito della richiesta di passaggio in decisione senza la preventiva discussione, ai sensi del Protocollo d’intesa del 10 gennaio 2023, da parte degli avvocati Brugnano, Squillaci e Miceli;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La Reggina 1914 s.r.l. è una Società sportiva che, durante il campionato 2022-2023, in data 19 dicembre 2022, ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, “per l'omologa degli accordi di ristrutturazione e di transazione su crediti tributari e previdenziali”, ex art. 40 e ss. d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14. In particolare, è stata presentata una proposta ai sensi dell’art. 63 del d.lgs. n. 14 del 2019, la quale prevedeva un pagamento solo parziale dei crediti di Erario ed Enti previdenziali.
2. Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Fallimentare, con decisione in data 9 - 12 giugno 2023, dopo aver ritenuto la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dalla legge per l’accesso alla procedura di omologa degli accordi di ristrutturazione dei debiti ha omologato il piano finalizzato alla ristrutturazione del debito e le transazioni sui crediti tributari e contributivi.
3. La sentenza ha omologato il piano proposto dalla Società Reggina, che prevedeva, con riferimento ai debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) in scadenza al 31 dicembre 2022, il relativo pagamento della somma finale entro 30 giorni dalla sentenza di omologazione del Tribunale di Reggio Calabria (nel caso di specie, entro il 12 luglio 2023).
4. L’adempimento dei debiti tributari (Agenzia delle Entrate) e contributivi (INPS) è stato assolto dalla Società Reggina in data 5 luglio 2023.
5. La COVISOC, con nota datata 30 giugno 2023, ha ritenuto che “per quanto emerso in corso d’istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento (vale a dire il 20 giugno 2023), codesta Società non ha adempiuto l’obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per proporre reclamo”.
6. Avverso tale nota la Società Reggina ha proposto ricorso innanzi alla stessa COVISOC che, con decisione in data 6 luglio 2023, lo ha rigettato.
7. Con delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A, il Consiglio Federale della F.I.G.C. ha disposto la non ammissione della Società Reggina al Campionato di Serie B 2023-2024.
8. La Società Reggina ha quindi proposto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, Sezione Controversie di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, che è stato rigettato con decisione 20 luglio 2023, n. 64 (dispositivo datato 21 luglio 2023).
9. La Reggina 1914 s.r.l. ha quindi proposto ricorso dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’annullamento della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 64 del 20 luglio 2023 e dei precedenti provvedimenti (tra gli altri, la decisione della COVISOC del 30 giugno 2023, la decisione della COVISOC del 6 luglio 2023, la delibera 7 luglio 2023 CU n. 8/A del Consiglio Federale della F.I.G.C.). La società ha altresì richiesto, in via subordinata, l’annullamento del C.U. 169/A.
10. Con sentenza n. 13173, pubblicata in data 7 agosto 2023, il TAR ha rigettato il ricorso.
11. Di tale sentenza, asseritamente ingiusta e illegittima, la Reggina 1914 s.r.l. ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello alla stregua dei motivi così rubricati: “I. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato i motivi 1,2,3,4,5,6 e 8 del ricorso di primo grado, ritenendo che la Reggina fosse tenuta al pagamento dei propri debiti nel termine perentorio del 20 giugno 2023 e che, nondimeno, non sussiste sul punto alcun contrasto tra Ordinamento Statale e Ordinamento Sportivo. Illogicità e irragionevolezza. Carenza dei presupposti di fatto e di diritto; II. Error in iudicando. Erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato il settimo motivo di ricorso, avente ad oggetto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati per manifesta disparità di trattamento, laddove una deroga ai termini endoprocedimentali è stata consentita al Lecco (CU. N. 10/A) e non alla Reggina. III. Error in iudicando ed omessa pronuncia con riferimento alla censura dedotta nel ricorso di primo grado in via preliminare ed avente ad oggetto la palese illegittimità della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. Error in iudicando: erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibili le censure di illegittimità relative all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva”.
12. Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, Brescia Calcio S.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale, la F.I.G.C. - Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano - C.O.N.I.
13. Alla udienza pubblica del 29 agosto 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
14. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
15. Con il primo motivo l’appellante argomenta come segue.
15.1. La decisione del Giudice di prime cure si fonderebbe su un’erronea interpretazione del CU n. 169/A. Il comunicato ha previsto che: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono: a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti; b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti; c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti”.
15.2. Il TAR, secondo l’appellante, avrebbe limitato la propria analisi della norma – in modo irragionevole - alle lettere a) e b), giungendo così ad affermare che la sussistenza dell’obbligo di pagamento della Reggina entro la data del 20 giugno 2023 sarebbe imposto, appunto, dalla lettera b). Una lettura complessiva della disposizione porterebbe alla conclusione di segno opposto, ossia che la Reggina non avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno ben potendo provvedere nel diverso termine del 12 luglio assegnato dal Tribunale fallimentare, secondo quanto consentito dalla lettera c) del comunicato.
15.3. La lett. c) del comunicato, prevede la salvezza di eventuali diverse indicazioni da parte del provvedimento di omologa ("per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti"), nella fattispecie consistenti nella assegnazione del termine del 12 luglio 2023 per disporre gli adempimenti contenuti nel piano omologato.
15.4. E’ la stessa lettera c) del CU 169/A, peraltro, che nel richiamare il Comunicato 66/A avvalorerebbe la tesi esposta dall’appellante. Infatti, il CU n. 66/A ammette i pagamenti, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore (il d.lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 è in vigore dal luglio 2022) e subito dopo dispone che “in caso di transazioni e/o rateazioni concesse dagli enti impositori, le società devono depositare i medesimi atti di transazione e/o rateazione, ed assolvere il pagamento delle rate scadute al 31 maggio 2023”.
15.5. Quindi il CU ammette le transazioni e le rateizzazioni, sicché sarebbe irrazionale, ammettere le predette modalità di pagamento e non riconoscere la “transazione” omologata dal Tribunale. In questo modo, oltre a confliggere con quanto disposto dalla lettera d) 10 (assolvere il pagamento, anche attraverso le disposizioni legislative in vigore, ...) i comunicati adottati per adeguare l’ordinamento sportivo al Codice della crisi d’impresa resterebbero sostanzialmente inapplicabili.
15.6. Ne deriva come l’unica interpretazione possibile di quel richiamo è nel senso che le rateizzazioni e transazioni a cui fa riferimento il citato CU n. 66/A alla lettera d) 10 siano anche quelli stabiliti dal Tribunale fallimentare. Argomentare diversamente vorrebbe dire neutralizzare il richiamo al CU n. 66/A (ed in particolare alla lett. d) 10) da parte del CU n. 169/A).
15.7. In definitiva, da nessuna parte si ricaverebbe l’obbligo della società che abbia ottenuto una sentenza di omologa di provvedere al pagamento dei propri debiti nel termine del 20 giugno.
15.8. Alla data della valutazione da parte del Consiglio Federale F.I.G.C., ossia il 7 luglio, la posizione della Società Reggina risultava regolare. Di tale circostanza, a differenza di quanto assunto dal TAR, le autorità sportive avrebbero dovuto tenere conto perché, se la fonte attributiva del potere (art. 12 della Legge n. 91/1981) riconosce alle Federazioni il potere di controllo dell’equilibrio finanziario, al solo fine di garantire il regolare svolgimento del campionato, violerebbe i principi di proporzionalità, di ragionevolezza e di logicità il provvedimento di esclusione dal campionato di chi è in regola con tutti i requisiti con oltre 40 giorni di anticipo rispetto all’avvio dello stesso (previsto secondo Calendario al 19 agosto 2023). Né si tratterebbe di attribuire rilevanza, come invece sostiene il TAR, ad un fatto sopravvenuto nel corso della procedura ledendo la par condicio dei partecipanti, visto che il requisito risulta rispettato ben prima dell’avvio della competizione sportiva.
15.9. Sarebbe evidente l’errore del TAR e prima ancora del Collegio di Garanzia, del Consiglio federale e della COVISOC: secondo l’appellante, il Comunicato n. 169 non ha imposto l’obbligo di pagamento dei debiti entro la data del 20 giugno a coloro che hanno ottenuto una sentenza di omologa che prevede un diverso termine di pagamento ma anzi ha previsto che ai fini dell’adempimento debba aversi riguardo a questo diverso termine. Sicché, i provvedimenti che hanno escluso la Reggina dal campionato di serie B sarebbero illegittimi perché la Reggina aveva termine per pagare fino al 12 luglio, ossia nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di omologa.
15.10. Inoltre, i debiti di cui al piano approvato con la sentenza di omologa che ha assegnato il termine per il pagamento del 12 luglio, alla data del 20 giugno 2023 non potevano nemmeno considerarsi esigibili in quanto ai sensi dell’art. 1185 c.c. “Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza, salvo che il termine sia stabilito esclusivamente a suo favore”. Avrebbe quindi errato il TAR a ritenere che “non rilevano neppure le deduzioni relative alla natura di “debito scaduto” o meno delle pendenze tributarie e previdenziali alla data del 20 giugno 2023”.
15.11. A seguito della sentenza del Tribunale Fallimentare di Reggio Calabria, pubblicata in data 12.06.2022, i debiti a cui fa riferimento la COVISOC, prima, e il Collegio di Garanzia, dopo, non esistevano più per effetto della intervenuta omologazione forzosa ex art. 63, comma 2, del Codice della crisi d’impresa da parte del Tribunale. Il nuovo debito della Reggina, come statuito nell’omologa, doveva essere pagato entro il 12 luglio 2023, data che è stata rispettata.
15.12. L’appellante ha formulato in primo grado una specifica censura che, il TAR, ha omesso di affrontare e che viene riproposta a ulteriore conferma dell’illegittimità dei provvedimenti impugnati. Tali provvedimenti, infatti, sarebbero illegittimi anche perché hanno ritenuto di imporre un termine di pagamento previsto in via generale (20 giugno 2023), senza considerare eventuali diversi termini previsti dal Tribunale Fallimentare laddove lo stesso CU n. 66/A, come già detto, consente invece, per il semplice caso di accordi di rateazione con gli enti impositori, di assolvere agli adempimenti mediante il pagamento delle sole rate scadute prima del termine generale.
15.13. Alla Reggina si sarebbe dovuto consentire di effettuare il pagamento fino al 12 luglio nonostante la sentenza di omologa, ad oggi, non sia ancora passata in giudicato. In proposito il TAR ha ritenuto la questione irrilevante e quindi non ha affrontato la relativa censura che, pertanto, viene riproposta.
15.14. La tesi del Collegio di Garanzia e, prima ancora, del Consiglio Federale è che la sentenza di omologa della Reggina, comunque, essendo oggetto di reclamo, non potrebbe essere tenuta in considerazione perché il CU. 169/A ne imporrebbe il carattere della definitività, da intendersi come passaggio in giudicato. La sentenza di omologazione assume rilevanza in quanto tale, sia perché, dal tenore testuale, risulta che lo stesso CU 169/A non richiede per essa il carattere definitivo, riferendolo ad altra tipologia di “provvedimenti”, sia perché essa è esecutiva, sia perché, essa è pure una sentenza di tipo definitivo e non parziale. In primo luogo, il CU 169, già da un punto di vista letterale, ricollega il carattere “definitivo” non già ai “provvedimenti di omologazione da parte della competente autorità giudiziaria” ma soltanto ai “provvedimenti equivalenti” (“Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”). Tale interpretazione, in linea con il dato letterale, troverebbe riscontro nella disciplina del Codice della crisi d’impresa che contempla espressamente istituti volti alla conservazione dell’impresa per i quali non è previsto l’intervento dell’autorità giudiziaria e si definiscono, invece, con provvedimenti non reclamabili in cui un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e della fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento proposto dall’imprenditore (il riferimento è agli artt. 17 e 56 del d.lgs. n. 14 del 2019). In secondo luogo, laddove si limitasse l’applicazione del Comunicato ai soli casi di sentenze passate in giudicato, lo stesso sarebbe del tutto inapplicabile alla stagione 2023-2024 (per la quale è stato emanato), dovendosi attendere non solo la definizione della fase del reclamo ma anche quella del ricorso per Cassazione contro la sentenza che decide sul reclamo (art. 51, d.lgs. 14 del 2019). Una tale interpretazione, dunque, sarebbe irragionevole anche in considerazione del fatto che le sentenze di primo grado, tra cui anche quella del Tribunale fallimentare, sono immediatamente esecutive, ben potendo quindi esplicare i propri effetti a prescindere dal loro passaggio in giudicato. Verrebbe così tradita la ratio del CU n. 169. Laddove si dovesse attendere il passaggio in giudicato, non bastando l’immediata esecutività della sentenza di omologa, il comunicato, non troverebbe applicazione alla stagione 2023-2024 e, dunque, nella sostanza, verrebbe a mancare quel coordinamento con gli istituti della gestione della crisi d’impresa che era nell’intenzione del comunicato realizzare. In ogni caso e in terzo luogo e in subordine, qualora pure si volesse ritenere necessario il carattere “definitivo” della sentenza di omologazione, essa sarebbe nondimeno definitiva; si rileva che sentenza “definitiva” secondo il c.p.c. non è quella non più soggetta ad alcuna forma di gravame, ma è definitiva quella che appunto definisce un certo giudizio. Laddove il requisito della definitività dovesse intendersi riferito anche alle sentenze (e non solo agli altri provvedimenti) – lo stesso deve essere inteso come “sentenza definitiva di primo grado” (in contrapposizione ad una ipotetica sentenza non definitiva di primo grado).
15.15. L’appellante prosegue nella esposizione della propria tesi affermando anche quanto segue. Se pure si volesse ritenere che il CU 169 avesse imposto l’obbligo di pagamento entro il termine del 20 giugno anche in presenza di una sentenza di omologa che avesse individuato un diverso termine, la pronuncia del TAR sarebbe in ogni caso errata. In primo luogo sarebbe errata nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto l’impugnazione del CU 169, inammissibile per carenza di interesse e per tardività non essendo stato impugnato al momento della sua pubblicazione.
L'interesse alla impugnazione di tale Comunicato, contenente norme generali e astratte, infatti, sarebbe sorto, come di regola avviene in presenza di atti amministrativi generali, soltanto al momento della sua applicazione e ciò, nel caso di specie, per un duplice ordine di ragioni:
a) al momento della pubblicazione del comunicato, non vi era alcuna sentenza del Tribunale fallimentare e la Società non poteva sapere se il proprio piano sarebbe stato omologato e a quali condizioni;
b) la lesione nei confronti della Società si è concretizzata solo quando le autorità sportive hanno applicato il comunicato secondo un’interpretazione, a dire dell’appellante, erronea, ritenendo che la Reggina avrebbe dovuto pagare nel termine del 20 giugno 2023.
La sentenza sarebbe errata anche laddove ha escluso la sussistenza di un conflitto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo, nonostante l’asserito obbligo di pagamento entro il 20 giugno pur a fronte di una sentenza di omologa che assegnava un diverso termine. Infatti, prevedere un tale obbligo significa pretendere di estendere l’autonomia dell’ordinamento sportivo sino a comprimere le situazioni giuridiche soggettive protette dall’ordinamento della Repubblica attraverso la paralisi degli effetti di sentenze e di fattispecie giuridiche compiutamente disciplinate da altrettante norme aventi forza di legge.
Si determinerebbe uno sconfinamento dell’ordinamento sportivo oltre il campo che gli viene riservato con la disapplicazione di norme di legge statale che valgono per ogni altra impresa che operasse sotto l’egida dell’Ordinamento Italiano. In altre parole, la sostituzione imperiosa del termine del 20 giugno 2023 (fissato dall’Ordinamento Sportivo) al più lungo termine del 12 luglio 2023 (fissato dall’Ordinamento Statale), oltre ad essere manifestamente irragionevole (perché si tratta comunque di date perfettamente utili allo svolgimento degli adempimenti organizzativi previsti per lo svolgimento del campionato), esemplificherebbe un aperto conflitto tra i due ordinamenti, conflitto che incide direttamente sulle situazioni soggettive protette dalle norme statali (soprattutto dall’art. 63 del citato d.lgs. n. 14 del 2019, per l’incidenza che produce per via della sentenza di omologazione sul regime giuridico del rapporto obbligatorio). Tale conflitto non potrebbe che esser risolto a vantaggio dell’ordinamento dello Stato secondo quanto stabilito dall’art. 1 della legge n. 280/2003, secondo cui “i rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento della Repubblica sono regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”.
16. Con il secondo motivo l’appellante argomenta come segue.
16.1. Con il settimo motivo di ricorso l’appellante ha lamentato la violazione del principio di parità di trattamento, in relazione alla posizione del Lecco Calcio, al quale è stata consentita una deroga dei termini per regolarizzare la propria posizione. Sul punto il Giudice di prime cure ha ritenuto che la censura non fosse fondata perché non ci sarebbe “simmetria di posizioni” e ciò in quanto “nel caso del Lecco Calcio i motivi di esclusione afferivano ad irregolarità/carenze dei criteri infrastrutturali e non di quelli economico finanziari, che invece hanno impedito l’ammissione al campionato della Reggina”.
16.2. Le affermazioni del TAR non sarebbero condivisibili in quanto, se è vero che i termini, come sostenuto sia dal Giudice di prime cure che dalle autorità sportive, sono fissati per garantire il regolare svolgimento delle procedure e la par condicio dei partecipanti alla competizione sportiva, tutti i requisiti prescritti, a prescindere dalla tipologia degli stessi, devono essere dimostrati nei termini assegnati. Non rileverebbe dunque che l’inadempimento contestato alla Reggina riguardasse la dimostrazione del proprio equilibrio economico finanziario e non la regolarità dei criteri infrastrutturali.
17. Con il terzo motivo l’appellante argomenta come segue.
17.1. Nel ricorso di primo grado la Reggina ha impugnato la decisione del Collegio di Garanzia anche laddove ha ritenuto che fosse inammissibile la richiesta di riconoscimento del titolo sportivo per la serie B. In proposito il Giudice di prime cure non si è pronunciato e, pertanto, viene riproposta la censura avente ad oggetto l’illegittimità della statuizione sopra illustrata in quanto irragionevole, considerato che la richiesta in questione costituiva una mera conseguenza della richiesta di annullamento dei provvedimenti impugnati, che avrebbe automaticamente determinato il riconoscimento del titolo sportivo alla Serie B.
17.2. La sentenza sarebbe errata anche nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto inammissibile la censura di illegittimità relativa all’art. 52 delle NOIF per violazione del vincolo della pregiudiziale sportiva. Infatti, la censura è stata dedotta anche innanzi agli organi della giustizia sportiva, laddove si è espressamente rappresentato che l’eventuale diniego di ammissione al Campionato di Serie B non potrebbe comunque comportare la revoca del relativo titolo sportivo, né del c.d. “patrimonio-calciatori”, essendo palese la illegittimità di quanto previsto rispettivamente dagli artt. 52 e 110 delle NOIF, per violazione della normativa superiore costituita dal principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.), dal diritto di impresa (art. 41 Cost.) e dal buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.).
18. Le censure, così sintetizzate, possono a questo punto essere esaminate.
19. Com’è evidente, la questione fondamentale della vicenda controversa, ruota intorno al termine di pagamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenza fino al 31 dicembre 2022: 20 giugno 2023 secondo la tesi sposata dal TAR, 12 luglio 2023 (termine assegnato dal Tribunale fallimentare) secondo la tesi dell’appellante.
20. Ebbene, la sentenza del TAR, resiste alle critiche di parte appellante anche se la motivazione va parzialmente modificata, per le ragioni che seguono.
20.1. Il termine fissato dal manuale del sistema delle licenze nazionali per l’ammissione al campionato professionale di serie B (d’ora innanzi: manuale delle licenze) per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali maturati fino al 31.12.2022 era quello del 20.6.2023 e a tale data non esisteva alcun diverso termine fissato dalla sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria 9-12 giugno 2023 (in tesi di parte appellante, 12 luglio 2023), perché il diverso termine fissato dal Tribunale di Reggio Calabria (per relationem al contenuto della proposta di transazione) non era efficace (non nel senso preteso dall’appellante) alla data del 20.6.2023.
20.2. Ha rilievo dirimente la questione (che il TAR ha assorbito in modo non corretto) della necessità o meno, che, al fine di un differimento del termine del 20.6.2023, la decisione di omologazione resa dal Tribunale fosse definitiva.
20.3. A tal fine giova riportare quanto disposto dal comunicato n. 169 del 21 aprile 2023 che integra il manuale delle licenze al fine di adeguarlo al codice della crisi di impresa (d.lgs. n. 14/2019). Esso stabilisce, nella parte qui rilevante: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi, con cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione, le società interessate dai suddetti provvedimenti devono:
a) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 depositare presso la Co.Vi.So.C. copia conforme all’originale dei suddetti provvedimenti;
b) entro il termine perentorio del 20 giugno 2023 osservare gli adempimenti previsti dai medesimi provvedimenti;
c) osservare, per quanto non diversamente prescritto dai suddetti provvedimenti, gli adempimenti di cui ai Comunicati Ufficiali n.n. 65/A, 66/A, 67/A del 9 novembre 2022 e n. 142/A del 15 marzo 2023, nei termini ivi previsti.
Gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) e b) effettuati successivamente al termine perentorio del 20 giugno 2023, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio, non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dal Consiglio federale.
L’inosservanza del termine perentorio del 20 giugno 2023, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dalle precedenti lettere a) e b), determina la mancata concessione della Licenza”.
20.4. Tale comunicato, nel trattare la questione di un possibile diverso termine rispetto a quello del 20.6.2023, utilizza la seguente espressione: “Qualora siano intervenuti o intervengano provvedimenti di omologazione da parte della competente Autorità giudiziaria o equivalenti provvedimenti definitivi”. Contrariamente all’assunto di parte appellante, secondo cui la definitività non riguarderebbe i provvedimenti di omologazione, il Collegio rileva che, da un lato, non vi è alcun segno di punteggiatura che faccia ritenere l’aggettivo “definitivi” riferito solo agli “equivalenti provvedimenti”, e, dall’altro lato, il concetto stesso di “equivalenza” dei provvedimenti postula che siano tutti, omologazioni comprese, soggette al medesimo regime giuridico. Sicché, al fine dei termini da rispettare secondo il manuale delle licenze, per l’adempimento dei debiti tributari e previdenziali, rilevano solo i provvedimenti di omologazione “definitivi”. Questa soluzione, oltre che coerente con la lettera della previsione in commento, è giustificata dalla ratio complessiva del sistema ipotizzato dal manuale delle licenze per garantire la par condicio delle società aspiranti alla partecipazione al campionato di serie B e l’affidabilità economico-finanziaria delle stesse. Invero, un provvedimento di omologazione “non definitivo” da un lato non può essere ritenuto produttivo di effetti (nel senso auspicato dall’appellante), e dall’altro lato non garantisce che il debito tributario o previdenziale come ridefinito dal provvedimento di omologazione resti immutato, essendo ancora sub iudice.
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria ha omologato una proposta di accordo di ristrutturazione di debito e di transazione su debiti tributari e previdenziali, imponendo all’Amministrazione finanziaria e all’INPS una transazione che essi avevano rifiutato, secondo il meccanismo legale del cram-down (art. 63, comma 2-bis, d.lgs. n. 14/2019), con un abbattimento del debito fiscale e previdenziale del 95% e con azzeramento di sanzioni e interessi. Le Amministrazioni interessate non hanno accettato questa “transazione imposta” e hanno proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale fallimentare, tutt’oggi pendente. Pertanto, correttamente la FIGC, ha ritenuto non idoneo il pagamento in data 5 luglio 2023 di una ridotta percentuale dell’intero credito tributario e previdenziale (nella misura del 5% della sola sorte capitale, con totale azzeramento di interessi e sanzioni).
20.5. Anche a prescindere dal dirimente rilievo di cui sopra, e a voler seguire l’assunto di parte appellante, secondo cui sarebbe stata sufficiente una sentenza di omologazione “non definitiva”, occorre rilevare che la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria non prevede in via diretta il termine del 12 luglio 2023 per il pagamento dei debiti tributari e previdenziali e non contempla un effetto attuale di rimessione in termini. Tale sentenza ha omologato una proposta di transazione proveniente dall’odierna appellante, sottoposta al Tribunale fallimentare in data 24 aprile 2023. Tale proposta prevede il pagamento dei debiti fiscali entro trenta giorni decorrenti dalla sentenza “definitiva” di omologazione, e non dalla sentenza di omologazione semplicemente “efficace”. La detta proposta di transazione, ai fini della “definitività” della sentenza di omologazione, fa specifico riferimento al mancato reclamo nei termini di legge o al rigetto dei reclami o alla rinuncia agli stessi, e subordina la rinuncia del creditore fiscale a ogni ulteriore pretesa all’avvenuto effettivo pagamento della somma proposta. La proposta di transazione prevede un impegno a pagare sul presupposto della definitività della sentenza di omologazione, e con decorrenza da tale definitività (si legge nella detta proposta: “Il pagamento delle somme di cui ai precedenti punti avverrà, in un’unica soluzione, entro 30 giorni dalla sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria della presente proposta e degli altri accordi di ristrutturazione dei debiti sottoscritti tra il Debitore ed i suoi creditori, ai sensi dell’art. 48 CCII per effetto del (i) mancato reclamo da parte dei creditori del Debitore ai sensi dell’art. 51 CCII, entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione della sentenza nel Registro delle Imprese, e/o (ii) sentenza di rigetto del reclamo proposto da parte dei creditori del Debitore emessa da parte della Corte d’Appello competente e pubblicata nel Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 45 CCII o rinuncia al reclamo stesso da parte dei creditori procedenti ovvero conferma della sentenza di omologazione ex art. 53 comma 5-bis CCII da parte della Corte d’Appello Competente”, e, ancora “la presente proposta manterrà la sua efficacia a titolo definitivo in caso di sentenza definitiva di omologazione da parte del Tribunale di Reggio Calabria”). Questo non può essere interpretato nel senso che fino a quando non sorge l’impegno a pagare derivante dalla sentenza di omologazione definitiva, non vi è un obbligo di pagamento, ma significa invece che nelle more della definitività dell’omologazione, e quindi della accettazione imposta da parte delle Amministrazioni finanziaria e previdenziale della decurtazione del debito, permane il debito originario. Non si può equiparare una sentenza non definitiva di omologazione a una rateazione fiscale, perché la rateazione fiscale è frutto o di una legge o di un provvedimento definitivo del creditore, laddove la sentenza di omologazione può sortire analogo effetto o se vi è l’accordo del creditore (che qui manca) o se diventa definitiva. Ne consegue che alla data del 20 giugno 2023, non essendovi alcuna sentenza definitiva di omologazione, non era attuale l’impegno di pagamento in misura ridotta, il cui termine decorreva dalla sentenza definitiva, e pertanto era ancora sussistente l’obbligo di pagamento dei debiti tributari e previdenziali secondo la misura e le scadenze originarie.
20.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il provvedimento impugnato in prime cure non contrasta con la previsione del comunicato n. 169 del 21 aprile 2023, laddove questo fa salve le diverse disposizioni dei provvedimenti di omologazione, in deroga a quelle del manuale delle licenze, perché tale previsione non può essere letta in modo avulso dall’altra che fa riferimento a provvedimenti di omologazione definitiva, e quindi implica che il diverso regime stabilito dal provvedimento di omologazione sia attuale e efficace alla data del 20 giugno 2023, cosa che nella specie difetta.
20.7. Né è ipotizzabile che un diverso termine previsto da un provvedimento di omologazione si imponga per forza propria e prevalga di per sé rispetto al termine previsto dal manuale delle licenze. A tale soluzione, che pure sembra prospettata da parte appellante, ostano tre dirimenti considerazioni:
a) l’ordinamento sportivo è connotato da “autonomia relativa” rispetto all’ordinamento giuridico statale (art. 1 d.l. n. 220/2003), nel rispetto dei principi generali e costituzionali dell’ordinamento statale (arg. da Cass., sez. un., 1.2.2022 n. 3057), che nella specie non risultano violati;
b) il Tribunale fallimentare non ha alcuna giurisdizione in materia sportiva e pertanto la decisione di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti e di transazioni su debiti tributari e previdenziali adottata nella specie dal Tribunale fallimentare di Reggio Calabria è intrinsecamente inidonea a sortire per forza propria effetti di modifica del termine fissato dal manuale delle licenze per la prova degli adempimenti in materia fiscale e previdenziale, né ha in concreto sortito tale effetto, per le ragioni già viste;
c) un diverso termine fissato da un provvedimento di omologazione può acquisire rilevanza per l’ordinamento sportivo solo se e nei limiti in cui lo stabilisca l’ordinamento sportivo: e nel caso di specie l’ordinamento sportivo ha posto precise condizioni, che nella specie non si sono verificate, come sopra già osservato.
20.8. Il debito fiscale e il debito previdenziale di competenza fino al 31.12.2022, che secondo il manuale delle licenze doveva risultare adempiuto entro il 20.6.2023 e che in tesi - erronea per le ragioni già sopra viste - di parte appellante andava pagato entro il 12.7.2023, non può essere ritenuto, contrariamente all’assunto di parte appellante, un debito nuovo e non scaduto, come tale irrilevante ai fini degli adempimenti prescritti dal manuale delle licenze entro il termine del 20.6.2023. La “transazione imposta” omologata dal Tribunale fallimentare non determina alcuna sostituzione delle obbligazioni originarie con altre di diversa natura, ma una riduzione del debito originario che continua ad esistere, sia pure decurtato del 95%; né la transazione imposta ha trasformato il debito scaduto in debito non scaduto, risultando solo differito il termine di pagamento dell’originario debito già scaduto, tuttavia con previsione improduttiva di effetti alla data del 20.6.2023.
21. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
21.1. La FIGC non ha commesso alcuna disparità di trattamento tra il Lecco e la Reggina, consentendo nel primo caso, e negando nel secondo, la “proroga” di un termine perentorio. Nel caso del Lecco, la FIGC si è limitata a rimediare a un proprio errore consistente nell’aver mantenuto un termine – quello del 15.6.2023 - divenuto di oggettiva impossibile osservanza a causa di vicende sopravvenute indipendenti dalla volontà e dalla sfera di controllo del Lecco, e frutto invece di un mancato coordinamento tra la modifica del calendario dei play-off della serie C e il manuale delle licenze. Sicché, la FIGC, operando all’interno dell’ordinamento sportivo, ha acconsentito a una eccezionale quanto doverosa rimessione in termini. Nel caso della Reggina, il termine fissato dall’ordinamento sportivo al 20 giugno 2023 non può subire deroghe ad opera di un ordinamento giuridico esterno a quello sportivo, se non negli stretti limiti in cui l’ordinamento sportivo vi consente, e nella specie tali limiti non sono stati rispettati. Inoltre, dal punto di vista fattuale, mentre la società Calcio Lecco era nella oggettiva impossibilità di rispettare il termine del 15 giugno 2023 avendo acquisito il titolo sportivo solo in data 18 giugno 2023 non per sua scelta, ma perché l’Autorità sportiva competente ha calendarizzato la finale di play-off per il 18 giugno 2023, la società Reggina, che, avrebbe dovuto pagare l’intero debito tributario e previdenziale entro il 20 giugno 2023, essendo stata la sentenza del Tribunale fallimentare di Reggio Calabria pubblicata il 12 giugno 2023, ha disposto comunque di un lasso temporale congruo per pagare, entro il 20 giugno 2023, in luogo dell’intero debito fiscale, una quota ben più esigua (il solo 5% della sola sorte capitale). Consentire, nel caso della Reggina, una deroga del termine perentorio avrebbe comportato una vistosa e inaccettabile violazione della par condicio delle società calcistiche aspiranti all’iscrizione al campionato di serie B e delle regole di corretta concorrenza tra tali società, che esigono da parte di tutte, con le stesse modalità, il corretto assolvimento dei debiti fiscali e previdenziali.
22. Medesima sorte segue il terzo motivo di appello.
22.1. Le censure dedotte dall’appellante sono del tutto generiche e mirano, in sostanza, a ottenere una sorta di esonero dalle procedure e dagli adempimenti ordinariamente previsti per l’iscrizione ai campionati di calcio, in violazione della nota autonomia dell’ordinamento sportivo, e della esigenza di salvaguardia del superiore principio di par condicio dei partecipanti ai campionati.
23. Per le ragioni sopra esposte l'appello va respinto e, per l'effetto, va confermata la sentenza impugnata. Il rigetto dell'appello principale rende improcedibile l'appello incidentale.
Le spese, vista l’assoluta particolarità e, per alcuni aspetti novità, delle questioni sottoposte al Collegio, possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così decide:
a) respinge il ricorso principale e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, n. 13173/2023;
b) dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto da Brescia calcio S.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 agosto 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere, Estensore
Massimo Santini, Consigliere
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